Ordinanza n. 91/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 27 novembre 2025, recante «Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte recante criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli regionali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale che ha imposto prescrizioni per l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la complessità delle questioni prospettate e l'esigenza di un approfondito scrutinio di merito. Tra le prescrizioni impugnate rientra il mandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo di definire le modalità della comunicazione preventiva e della registrazione delle utilizzazioni in campo, ai fini della tracciabilità dei materiali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur dando atto della complessità delle questioni e della necessità di un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare, il Collegio ha rilevato soprattutto l'assenza del periculum in mora: la disciplina contestata non era ancora operativa, poiché la Direzione regionale competente doveva ancora definire le modalità concrete per la comunicazione preventiva e la registrazione delle utilizzazioni in campo. La non operatività è stata confermata in udienza dalla Regione. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della seconda sezione per la fissazione dell'udienza di merito, per ragioni di competenza per materia. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente perché la disciplina impugnata non era ancora operativa.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata in assenza di un pericolo attuale e concreto di pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito difetta quando l'atto impugnato non è ancora operativo e la sua concreta applicazione dipende dall'adozione di successive modalità attuative.
- Quando la complessità delle questioni richiede un approfondito scrutinio di merito incompatibile con la fase cautelare, il giudice può concentrare la decisione sull'assenza del periculum in mora e respingere l'istanza senza definire anticipatamente le questioni di legittimità dell'atto.
Come è indicizzato
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