Cassazione Penale, Sentenza n. 2932/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa motivazione in ordine alle argomentazioni depositate con memoria all'udienza del 13/05/2021; dedotto che non sussiste contraffazione perché il marchio impresso sui capi in sequestro sarebbe registrato presso l'UIBM dal 2011 e dunque valido in Italia, indipendentemente dalla decadenza europea rilevata dall'EUIPO.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità assoluta del motivo, ritenendo che il ricorrente non abbia prospettato una violazione di legge deducibile in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il tribunale per il riesame aveva legittimamente effettuato una valutazione incidentale sulla natura illecita dei prodotti (fumus commissi delicti) basata sulle evidenze materiali e sulla pronuncia definitiva dell'EUIPO circa la decadenza del marchio imitativo. È stata altresì ribadita la giurisprudenza secondo cui, dopo le modifiche legislative del 2009, la configurabilità del reato richiede l'effettivo conseguimento del titolo di privativa e che il giudice penale può decidere in via incidentale sulla validità del marchio. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Regola la tutela penale contro l'uso e la messa in circolazione di prodotti recanti marchi contraffatti o usurpati; presuppone la presenza materiale del segno distintivo e la sua contraffazione o alterazione idonea a creare confusione nel pubblico.
art. 517 ter cod. pen.
Sanziona la fabbricazione o l'impiego industriale di oggetti prodotti usurpando titoli di proprietà industriale; rilevante nella fase antecedente l'immissione in commercio.
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione, richiamata come ipotesi concorrente con i reati di contraffazione.
art. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali relative al sequestro probatorio e al riesame delle misure cautelari reali; le ordinanze adottate ai sensi di tali norme sono impugnabili in cassazione solo per violazione di legge.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Indica i motivi tassativi di ricorso in cassazione; la Corte richiama la necessità di specificità del motivo per evitare l'inammissibilità.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare omessa considerazione delle memorie scritte depositate; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e quindi inidonea a fondare il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui il pagamento delle spese e la possibilità di infliggere una sanzione alla Cassa delle ammende per motivi proposti con colpa; applicata nel caso (€3.000).
Reg. CE n. 6/2002 (art. 4 e ss.)
Stabiliscono i requisiti di protezione per il disegno o modello comunitario (novità e carattere individuale); la Corte richiama i criteri comunitari per valutare la validità della privativa.
Reg. CE n. 2245/2002 (art. 17 e art. 69, par. 3)
Previsioni relative agli effetti di pronunce di nullità e alle annotazioni sul certificato di registrazione; richiamate in relazione alle questioni di efficacia della pronuncia EUIPO e ai suoi riflessi sulla registrazione nazionale.
Massime di principio
- In materia di sequestro per sospetta contraffazione, il giudice penale può valutare 'incidenter tantum' la validità sostanziale del marchio o della privativa quando ciò sia necessario per la qualificazione del fatto.
- Dopo le modifiche legislative del 2009, per la configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. non è sufficiente la mera domanda di registrazione: è in genere richiesto il conseguimento effettivo del titolo di privativa.
- Una pronuncia amministrativa definitiva (es. decisione EUIPO) che accerta la nullità o la decadenza di un marchio comunitario ha effetti anche sulla relativa registrazione nazionale, con conseguenze rilevanti in sede penale.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e richiede motivi specifici e circostanziati; lacune di specificità comportano l'inammissibilità e possibili sanzioni.
- La valutazione del pericolo per l'affidamento del pubblico si concentra sull'idoneità del segno a generare confusione nella prospettiva dell'utilizzo futuro del bene, non solo sul momento dell'acquisto.
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