Sentenza n. 13700/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del D.D.G. n. 87 del 16.1.2023, di depennamento del ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso ordinario indetto con D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche” per la Regione Lombardia; - del provvedimento di rettifica del punteggio del ricorrente (da n. 70 punti a n. 66 punti); - dei “quiz” predisposti e somministrati dall’intimato Ministero per lo svolgimento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in tesi non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale; nonché per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere reinserito nell’anzidetta graduatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: depennamento dalla graduatoria di merito del concorso ordinario per la classe B012, unitamente alla rettifica del punteggio della prova scritta da 70/100 a 66/100 e ai quesiti della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente conseguito 70/100 nella prova scritta del concorso ordinario per la classe B012, aveva superato le ulteriori prove, era stato inserito nella graduatoria di merito e aveva preso servizio con contratto a tempo indeterminato. L'amministrazione gli comunicava successivamente la rettifica del punteggio della prova scritta da 70 a 66 punti, motivandola con la correzione di errori materiali relativi a tre quesiti, e quindi lo depennava dalla graduatoria, ritirando anche l'individuazione quale destinatario del contratto. Il ricorrente deduceva: un vizio formale della comunicazione, per l'omessa specificazione dei quesiti rettificati; l'erroneità delle risposte indicate dall'amministrazione come corrette con riferimento ai quesiti nn. 7 e 8; la non conformità di tre quesiti ai quadri di riferimento e alle linee guida della classe concorsuale; la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, dei principi di trasparenza e imparzialità e del legittimo affidamento. Il TAR ha rilevato, d'ufficio, che la comunicazione del 24 ottobre 2022 costituiva il primo atto lesivo, poiché annullava espressamente la precedente valutazione di 70 punti e la sostituiva con quella insufficiente di 66 punti. Tale atto avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente e tempestivamente, mentre il ricorso è stato notificato soltanto nel febbraio 2023. Il successivo depennamento costituiva conseguenza necessaria della valutazione negativa ormai consolidata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La comunicazione del 24 ottobre 2022 aveva natura provvedimentale e lesiva, in quanto disponeva in modo espresso l'annullamento del precedente punteggio positivo e la sua sostituzione con un punteggio insufficiente. Poiché il bando prevedeva il punteggio minimo di 70/100 per il superamento della prova scritta, la rettifica a 66 punti rendeva inevitabile il depennamento dalla graduatoria. La mancata impugnazione della comunicazione entro il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. ne ha determinato il consolidamento prima dell'adozione del depennamento del 16 gennaio 2023. Di conseguenza, le censure rivolte contro il depennamento non potevano essere esaminate, poiché anche l'eventuale loro accoglimento non avrebbe impedito all'amministrazione di reiterare il depennamento sulla base della valutazione negativa ormai definitiva. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della parte privata non costituita.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, del bando di concorso
la prova scritta sarebbe stata superata da coloro che avrebbero conseguito il punteggio minimo di n. 70 punti
Il conseguimento di almeno 70 punti costituiva condizione necessaria per il superamento della prova scritta; la rettifica a 66 punti rendeva insufficiente la valutazione e determinava il presupposto del depennamento.
art. 29 c.p.a.
La mancata tempestiva impugnazione dell'atto lesivo conosciuto il 24 ottobre 2022 ha determinato il consolidamento della rettifica del punteggio e la conseguente inammissibilità delle contestazioni proposte contro il successivo depennamento.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nella predisposizione dei quesiti, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo conosciuto dal destinatario modifica in senso peggiorativo una precedente valutazione e produce immediatamente una lesione, esso deve essere impugnato autonomamente entro il termine decadenziale, anche se il procedimento si conclude successivamente con un ulteriore atto consequenziale.
- L'atto successivo che applica una conseguenza vincolata derivante da un precedente atto lesivo ormai consolidato non può essere utilmente contestato per rimettere in discussione i vizi propri del precedente atto.
- La natura immediatamente lesiva di un atto di rettifica del punteggio sussiste quando esso annulla espressamente la precedente valutazione favorevole e la sostituisce con una valutazione insufficiente rispetto alla soglia prevista dalla lex specialis.
- L'impugnazione del solo atto consequenziale è inammissibile quando, anche in caso di accoglimento delle censure rivolte contro tale atto, l'amministrazione sarebbe comunque tenuta a reiterare il medesimo effetto sulla base dell'atto presupposto divenuto definitivo.
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