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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14143/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione illecita di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità su una ricostruzione delle risultanze istruttorie totalmente fuorviante e in contrasto con gli elementi di indagine emersi nel dibattimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione congrua e logica della sentenza d'appello, limitandosi a doglianze in punto di fatto e a una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e motivatamente respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È richiamato come titolo di responsabilità per la detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina, qualificata come condotta ai fini di spaccio in forma di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Viene richiamato in via generale quale disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti, con riferimento alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato; non è ammissibile se si risolve in mere doglianze di fatto o in una contestazione apodittica della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando tale motivazione abbia già risposto in modo logico e congruo alle censure svolte in appello.
  • La riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello e disattese con motivazione adeguata non integra un valido motivo di legittimità, se non è accompagnata da specifiche ragioni di illogicità o contraddittorietà della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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