Sentenza n. 3743/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 24 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, contestando la mancata attivazione del procedimento relativo al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e la mancata fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 16 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché dell’attività dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
L’azione avverso il silenzio è esperibile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza; se, nelle more, il procedimento viene attivato e la pretesa azionata è integralmente soddisfatta, il giudizio può essere definito per cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa dedotta con l’azione avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Consente l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente quando ciò sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quali presupposti di tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della pretesa concretamente azionata determinano la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale sull’istanza.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto può integrare pieno soddisfacimento della specifica pretesa azionata quando il ricorso riguardi l’obbligo dell’amministrazione di attivare il relativo procedimento.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione della durata del ritardo e del comportamento complessivo dell’amministrazione; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell’amministrazione mediante restituzione al ricorrente, ove versato.
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