Cassazione Civile, Ordinanza n. 15570/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2011, rimborso negato dall'amministrazione finanziaria. Il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi che il diritto al rimborso non potesse riconoscersi perché non era stata ancora svolta compiutamente l'attività economica e mancavano operazioni attive: secondo il giudice di merito, la mera soggettività giuridica non bastava a fondare la soggettività passiva IVA, occorrendo il concreto svolgimento dell'oggetto sociale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2135 e 2195 c.c., degli artt. 1, 4, 19 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che il diritto alla detrazione/rimborso IVA spetta anche per attività preparatorie, purché gli acquisti siano inerenti a un'iniziativa economica programmata e sorretta da elementi oggettivi, senza necessità di operazioni attive già effettuate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito aveva escluso in radice il diritto al rimborso IVA solo per la mancata effettuazione di operazioni attive, senza accertare se gli acquisti fossero effettivamente riconducibili a un'attività preparatoria e funzionale all'impresa. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché verifichi in fatto l'inerenza degli acquisti e la sussistenza di elementi oggettivi idonei a confermare l'intenzione di avviare un'attività economica, nonché per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'errore di diritto della sentenza di merito.
art. 2135 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la negazione della qualifica di attività economica; la Corte lo menziona tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma interpretazione.
art. 2195 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la soggettività passiva IVA in presenza di attività d'impresa; la Corte lo menziona nel quadro del motivo di ricorso.
art. 1 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa del sistema IVA applicabile alle operazioni rilevanti.
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per la nozione di soggetto passivo e attività rilevante ai fini IVA.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di detrazione dell'IVA sugli acquisti inerenti.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione al rimborso del credito IVA.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
richiamato a fondamento del principio secondo cui chi avvia autonomamente un'attività economica con spese di investimento è soggetto passivo IVA anche prima dell'inizio effettivo dell'attività.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sugli acquisti non presuppongono necessariamente l'esistenza di operazioni attive già compiute, potendo il diritto sorgere anche in relazione ad attività preparatorie dell'impresa.
- È necessario accertare se i beni o servizi acquistati siano oggettivamente inerenti e funzionali all'organizzazione dell'impresa o all'iniziativa economica programmata, anche se non immediatamente inseriti nel ciclo produttivo.
- Il mancato utilizzo dei beni o servizi acquistati non esclude di per sé il diritto alla detrazione/rimborso, purché tale mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
- L'intenzione di avviare un'attività economica non può essere meramente soggettiva o assertiva: deve essere confermata da elementi obiettivi e non deve essere connotata da finalità fraudolente o abusive.
- Escludere in radice la soggettività passiva IVA per il solo fatto che l'attività non sia stata ancora pienamente esercitata viola il principio di neutralità dell'imposta.
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