Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un controllo fiscale eseguito su una associazione sportiva dilettantistica per l'anno d'imposta 2010. A seguito di processo verbale di constatazione, l'Ufficio contestava la carenza dei requisiti, soggettivi e statutari, per fruire del regime forfettario di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. n. 398 del 1991, ritenendo non rispettati gli obblighi sulla democraticità dell'ente e sull'uguaglianza dei diritti degli associati. Su tale base veniva emesso avviso di accertamento per Iva, Irap, Ires, imposte, sanzioni e interessi. La CTP e poi la CTR respingevano il ricorso della contribuente. In Cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, delega non allegata e delega asseritamente invalida; 2) nullità per carenza di motivazione e per mancata allegazione del PVC richiamato, sostenendo anche che il PVC non fosse stato correttamente consegnato al rappresentante legale; 3) violazione della disciplina del regime agevolato e dell'art. 2697 c.c. per non avere la CTR valorizzato le risultanze istruttorie sui requisiti per il beneficio fiscale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché omesso esame di fatti decisivi, per mancata considerazione delle prove offerte e per errata quantificazione di imposte, sanzioni e interessi, con specifico riferimento anche alle note di variazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla sottoscrizione dell'avviso, chiarendo che, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente la firma del capo dell'ufficio o di altro funzionario delegato di carriera direttiva, anche mediante delega di firma e senza necessità di qualifica dirigenziale; ha inoltre affermato che l'illeggibilità della firma non comporta invalidità se non è dimostrata la provenienza non ufficiosa dell'atto, e che la delega può essere provata dall'Amministrazione anche in giudizio. Ha poi reputato inammissibile o comunque infondata la seconda censura, sia perché nuova in quanto non adeguatamente dedotta nei gradi di merito, sia perché il ricorso non rispettava l'onere di specificare dove la questione fosse stata sollevata. Quanto al terzo motivo, la Corte non ha ravvisato una censura idonea a scalfire l'accertamento compiuto dai giudici di merito sui requisiti per il regime agevolato. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR, pur avendo dato atto che erano state contestate anche le modalità di calcolo delle imposte, non aveva affatto esaminato tale doglianza né si era pronunciata sulle specifiche contestazioni relative alla quantificazione, incorrendo in omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la firma del delegato è sufficiente anche senza qualifica dirigenziale e la delega può essere una delega di firma.
art. 7 L. n. 212 del 2000
È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e allegazione dell'atto, ma la Corte non accoglie la doglianza nei termini proposti.
art. 3 L. n. 241 del 1990
È invocato come parametro di motivazione degli atti amministrativi; la Corte esclude l'invalidità dell'avviso per le ragioni dedotte, salvo il distinto profilo dell'omessa pronuncia sulla quantificazione.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte lo richiama per distinguere la delega di firma dalla delega di funzioni: nel caso concreto si tratta di mera delega di firma, priva di rilievo esterno e senza alterazione della titolarità del potere.
art. 360 c.p.c.
È la norma del ricorso per cassazione su cui sono stati veicolati i motivi; la Corte valorizza il vizio di omessa pronuncia e respinge o dichiara infondate le altre censure.
art. 1 L. n. 398 del 1991
È la base del regime forfettario agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; la Corte non riforma sul punto l'apprezzamento dei giudici di merito quanto ai requisiti per l'agevolazione.
art. 90 L. n. 289 del 2002
È richiamato quale disciplina rilevante per i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche e per il relativo regime fiscale agevolato.
art. 2697 c.c.
È invocato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che l'Amministrazione, ove contestata la delega, deve provarne l'esistenza, mentre la censura sul mancato esame dei calcoli resta assorbita dal vizio di omessa pronuncia.
art. 26, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato nella doglianza sulla quantificazione delle imposte e sugli effetti probatori della documentazione, ma la Corte decide sul diverso profilo processuale dell'omessa pronuncia.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato in relazione alla motivazione dell'avviso e agli atti richiamati; la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato è valida anche quando la delega abbia natura di mera delega di firma: il potere resta imputato all'ufficio e non è necessaria, di per sé, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
- La mancata allegazione della delega all'avviso non determina automaticamente la nullità dell'atto; se la delega è contestata, l'Amministrazione deve provarne l'esistenza, potendo produrla anche nel giudizio, mentre il contribuente deve allegare e dimostrare specificamente i vizi dedotti.
- La firma illeggibile sull'atto impositivo non ne comporta invalidità quando non sia dimostrata la provenienza extra-ufficio dell'atto o l'usurpazione del potere di emetterlo, dovendosi presumere la riferibilità dell'atto all'ufficio.
- In cassazione, una questione di fatto o mista non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente di averla proposta nei gradi di merito e in quale atto processuale.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tutte le domande e contestazioni ritualmente dedotte; l'omessa valutazione di una specifica doglianza, come quella sulla quantificazione dell'imposta, integra vizio di omessa pronuncia e comporta la cassazione con rinvio.
- Nelle controversie sul regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, la verifica dei requisiti soggettivi e statutari e la valutazione delle prove restano affidate al giudice di merito, salvo che sia dedotto un vizio specifico di legittimità su motivazione o omessa pronuncia.
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