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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Bari, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza esecutiva numero 1947/2023, r.g. 2753/2023, pubblicata in data 21 novembre 2023 dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 1947/2023 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza n. 1947/2023 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 novembre 2023 e passata in giudicato. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso infruttuoso dei termini per impugnarla, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione agli obblighi derivanti dal giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’integrale esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo legittimo il ricorso al giudice amministrativo in sede di ottemperanza nei confronti di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e accertando che l’Amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi conformativi derivanti dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero e all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale protrarsi dell’inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’esatto adempimento degli obblighi derivanti da una pronuncia definitiva, anche quando il giudicato provenga dal giudice ordinario nei casi di giurisdizione amministrativa in materia di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per l’adempimento e riservando, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esatto adempimento degli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando ne ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale adempimento della pronuncia, fissando un termine perentorio o comunque specificamente determinato per l’esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, senza che debba essere disposta necessariamente già nella sentenza che accoglie il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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