Sentenza n. 376/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 6813/2024 del 29.10.2024 del Tribunale Ordinario di Napoli - Giudice del Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 16502/2024, divenuta cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, divenuta cosa giudicata, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione il 27 novembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e imponeva di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante accredito dell'importo nominale spettante sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall'insediamento per eseguire il giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa fosse pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento delle penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, una volta inutilmente spirato, di promuovere il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e dettare le modalità e i termini dell'adempimento.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto un obbligo dell'amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione, che deve porre in essere gli atti necessari a far conseguire concretamente al destinatario l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile.
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi essere parametrata al periodo intercorrente tra la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e l'adempimento spontaneo o commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione alle concrete circostanze del caso, in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza.
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