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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8331/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi relativa al 2003. L’Amministrazione aveva rilevato l’indebita compensazione di imposte con crediti non spettanti, iscrivendo a ruolo le somme e recuperando i crediti. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 48/01/2012 depositata il 16 aprile 2012, aveva riformato la decisione e confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. La contribuente ha proposto quattro motivi. 1) Ha lamentato la nullità della sentenza d’appello per non avere il giudizio coinvolto il concessionario della riscossione, presente in primo grado, invocando la disciplina del contraddittorio e denunciando anche un’omissione di motivazione. 2) Ha sostenuto che l’indebita compensazione dei crediti non poteva essere rilevata mediante liquidazione automatica e che occorreva un motivato avviso di accertamento o di revoca del credito; ha inoltre dedotto la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per l’omesso invio dell’avviso bonario e denunciato vizi di motivazione. 3) Ha contestato la motivazione della cartella, ritenendola incomprensibile per l’uso di cifre e codici, e ha prospettato ulteriori vizi di motivazione. 4) Ha censurato la condanna alle spese del giudizio d’appello, sostenendo che la controparte, costituitasi tardivamente, non poteva ottenere la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: nelle cause scindibili non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio in appello nei confronti di tutte le parti del primo grado quando, per quelle non evocate, sia decorso il termine d’impugnazione; inoltre, quando la contestazione della cartella riguarda la debenza del tributo o vizi imputabili all’ente impositore, il concessionario non è litisconsorte necessario. La censura motivazionale associata al primo motivo è stata dichiarata inammissibile perché riguardava l’omesso esame di una questione giuridica, non di un fatto controverso. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la doglianza sulla mancata notificazione di un avviso di accertamento era nuova, non risultando proposta con l’impugnazione originaria della cartella; la censura sulla motivazione della cartella era generica e implicava un apprezzamento di fatto precluso in cassazione. È stata respinta la censura relativa all’avviso bonario, necessario soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non per il solo fatto che l’atto non esponga questioni interpretative incerte e rilevanti. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura motivazionale formulata insieme alla violazione di legge, in quanto diretta a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Il quarto motivo è infondato: la mancata tempestiva costituzione della parte soccombente non impedisce la sua condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; è invece precluso il riconoscimento delle spese a favore di una parte non formalmente costituita, situazione non ricorrente nel caso. La Corte ha compensato integralmente le spese di cassazione per l’oggetto delle questioni e i diversi orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione

    L’obbligo, previsto per l’appello tributario, di proporlo nei confronti delle parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili; in queste ultime, se è scaduto il termine d’impugnazione per le parti pretermesse, non occorre integrare il contraddittorio.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    Con riferimento alla questione riguardante la necessità o meno di integrare il contraddittorio in appello nei riguardi delle parti presenti in primo grado ma non evocate in giudizio si deve dunque aver riguardo al carattere scindibile o inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sè il riferimento al litisconsorzio necessario processuale.

    La necessità di integrare il contraddittorio in appello dipende dalla scindibilità, inscindibilità o dipendenza delle cause; il richiamo al litisconsorzio processuale, fuori da tali ipotesi, non è di per sé decisivo.

  • art. 10 D.Lgs. 546/1992

    In materia tributaria, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva esclusiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre si può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo

    La legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione ricorre per vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo; se si controverte sulla debenza del tributo, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o l’agente, senza litisconsorzio necessario.

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente impositore, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella

    La funzione di notificare al contribuente il ruolo formato dall’ente impositore non determina litisconsorzio necessario tra ente e concessionario; quest’ultimo non risponde dei vizi propri del ruolo che la cartella si limita a riprodurre.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    In tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative

    L’avviso bonario è obbligatorio, a pena di nullità, solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessario per il solo fatto che dall’atto impositivo non emergano questioni interpretative incerte e rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo è infondato, avendo il giudice applicato il principio della soccombenza per la regolazione delle spese, a nulla rilevando la mancata tempestiva costituzione della parte soccombente. Al contrario, ma non è questo il caso di specie, ciò che è impedito è il riconoscimento delle spese in favore della parte che non risulti formalmente costituita.

    La tardiva costituzione della parte soccombente non esclude la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza; non possono invece essere riconosciute spese in favore della parte che non risulti formalmente costituita.

  • artt. 156 e 331 c.p.c.

    Con riferimento alla questione riguardante la necessità o meno di integrare il contraddittorio in appello nei riguardi delle parti presenti in primo grado ma non evocate in giudizio si deve dunque aver riguardo al carattere scindibile o inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sè il riferimento al litisconsorzio necessario processuale.

    La Corte applica la disciplina dell’integrazione del contraddittorio in appello in relazione alla scindibilità o inscindibilità delle cause; nel caso concreto non ravvisa un obbligo di evocare il concessionario.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’obbligo di proporre appello nei confronti di tutte le parti del primo grado va coordinato con la distinzione tra cause inscindibili e scindibili: per le cause scindibili non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa quando sia decorso il termine per impugnare.
  • Nell’impugnazione di una cartella tributaria, se i motivi attengono alla debenza del tributo, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o l’agente della riscossione e non sussiste litisconsorzio necessario; l’agente è invece l’unico legittimato passivo quando si deducono vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
  • Il concessionario che si limita a notificare il ruolo formato dall’ente impositore non risponde dei vizi propri del ruolo riprodotti nella cartella, salvo l’ipotesi di errore materiale nell’attività di trasmissione.
  • L’avviso bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della L. 212/2000 è necessario, a pena di nullità, solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesto in assenza di tali incertezze.
  • La tardiva costituzione della parte soccombente non impedisce la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; è invece precluso il riconoscimento delle spese a favore della parte non formalmente costituita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

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