Sentenza n. 3425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1570/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patentino)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rinnovo del patentino, richiesto nel dicembre 2019 e detenuto continuativamente dal 2007. L’Amministrazione aveva ritenuto non rispettata la distanza minima di 100 metri dalla rivendita più vicina, individuata nella rivendita speciale collocata all’interno di un centro commerciale e ritenuta distante circa 40 metri. La società ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 41 Cost., dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 7 del D.M. n. 38/2013, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che la distanza dovesse essere calcolata secondo il percorso pedonale più breve effettivamente percorribile tra gli ingressi dei locali destinati alla vendita dei tabacchi, e non tra l’ingresso del bar e l’ingresso generale del centro commerciale. Sulla base di una perizia giurata, ha indicato una distanza di 207,70 metri, considerando anche il percorso interno al centro commerciale e il raggiungimento della rivendita situata al piano superiore. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti rinnovi del patentino, nonché la lesione del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica. Ha infine chiesto una verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR Calabria, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il diniego. Ha ritenuto che l’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013 configuri la distanza minima di 100 metri come requisito oggettivo, inderogabile e autonomamente preclusivo, operativo “in ogni caso”, sicché il suo mancato rispetto impone il diniego senza ulteriori valutazioni discrezionali. Tuttavia, l’Amministrazione ha applicato erroneamente il criterio di misurazione: il decreto direttoriale ADM del 27 marzo 2013 prescrive il calcolo del percorso pedonale più breve tra gli assi degli ingressi dei rispettivi locali di vendita, considerando, in presenza di più ingressi, quello più prossimo all’altro locale. L’ingresso generale del centro commerciale non può essere equiparato all’ingresso della rivendita di tabacchi, perché costituisce un accesso riferibile alla struttura complessiva e non al singolo esercizio. I percorsi interni al centro commerciale devono essere considerati nel calcolo del percorso pedonale effettivo; non è invece consentito arrestare la misurazione all’ingresso della struttura ospitante. La distanza indicata dalla perizia, pari a 207,7 metri, non è stata specificamente contestata dall’Amministrazione ed è stata ritenuta ragionevole e intellegibile. La censura sul criterio di calcolo è stata considerata assorbente, con conseguente superfluo esame delle ulteriori doglianze. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, D.M. n. 38/2013
In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata ad una distanza inferiore a quelle di cui all’art. 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
Il requisito della distanza minima di 100 metri è oggettivo, inderogabile e autonomamente preclusivo: una volta accertato il mancato rispetto, l’Amministrazione deve negare il rilascio o il rinnovo del patentino senza margini per valutazioni discrezionali o criteri correttivi.
art. 4, comma 2, D.M. n. 38/2013
Le rivendite speciali possono essere istituite (...) purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via.
La disposizione disciplina i requisiti di accesso delle rivendite speciali, ma non autorizza a utilizzare l’ingresso generale della struttura ospitante come punto di misurazione della distanza; il riferimento resta l’ingresso del locale destinato alla vendita dei tabacchi.
art. 9, comma 3, D.M. n. 38/2013
Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino.
Il rinnovo del patentino è subordinato alla permanenza delle stesse condizioni richieste per il rilascio, compreso il rispetto della distanza minima.
art. 2, comma 4, D.M. n. 38/2013
La distanza deve essere determinata secondo i criteri normativi richiamati dalla disciplina di settore, coordinati con le prescrizioni del decreto direttoriale ADM del 27 marzo 2013.
decreto direttoriale ADM prot. DAC/CRV/4126/2013 del 27 marzo 2013
La distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale più breve determinato, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.
La misurazione va effettuata lungo il percorso pedonale più breve tra gli assi degli ingressi dei locali di vendita, considerando l’ingresso più prossimo in caso di pluralità di accessi. I percorsi interni alla struttura ospitante concorrono al tragitto effettivo, ma l’ingresso generale del centro commerciale non sostituisce quello della singola rivendita.
art. 3 l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dall’appellante per contestare il diniego, ma la decisione non fonda autonomamente l’accoglimento su un distinto vizio motivazionale.
art. 41 Cost.
La disposizione è stata invocata in relazione alla libertà di iniziativa economica, ma la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento della doglianza relativa all’erroneo criterio di misurazione della distanza.
Massime di principio
- Il requisito della distanza minima previsto per il rilascio o il rinnovo di un patentino per la vendita di generi di monopolio ha natura oggettiva, inderogabile e autonomamente preclusiva quando la normativa lo impone “in ogni caso”; accertata la distanza inferiore alla soglia, l’Amministrazione deve negare il titolo senza ulteriori valutazioni comparative o discrezionali.
- La distanza tra esercizi di vendita di generi di monopolio deve essere calcolata secondo il percorso pedonale più breve effettivamente percorribile, nel rispetto del Codice della strada, tra gli assi degli ingressi dei rispettivi locali destinati alla vendita.
- Quando una rivendita speciale è collocata all’interno di un centro commerciale, l’ingresso generale della struttura ospitante non può essere assunto come ingresso della rivendita ai fini del calcolo della distanza, perché riguarda l’accesso al contenitore complessivo e non al locale nel quale si svolge l’attività di vendita.
- I percorsi interni a un centro commerciale, comprese scale, gallerie, atri e corridoi, rilevano nel calcolo del percorso pedonale effettivo fino all’ingresso del locale di vendita; non è legittimo arrestare la misurazione all’ingresso della struttura ospitante.
- La disciplina sull’accesso mediato delle rivendite speciali riguarda l’accessibilità del locale e non consente di alterare o eludere il criterio distanziale riferito agli ingressi dei locali destinati alla vendita.
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