Sentenza n. 250/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente condanna dell'INPS a rideterminare l'indennità di buonuscita, includendo tali benefici nella relativa base di calcolo, nonché a versare le somme dovute con gli interessi. La questione riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici economici dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale quanto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e un termine per la domanda di collocamento in quiescenza che non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 né della limitazione del beneficio a specifiche cause di cessazione dal servizio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disposizione anteriormente sostituita.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è suscettibile di immediata decisione sulla base di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
art. 21 l. n. 248/2006
Richiamato quale norma modificativa della disciplina relativa al rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto alla fruizione dei sei scatti, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Quando i sei scatti stipendiali spettano, l'amministrazione previdenziale deve rideterminare l'indennità di buonuscita includendoli nella relativa base di calcolo.
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