Cassazione Penale, Ordinanza n. 01195/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato presentato personalmente dall'imputato, quindi da soggetto non legittimato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/04/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che non sono esaminati motivi di merito: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, ossia in violazione delle regole sulla proposizione dell'impugnazione in cassazione da parte dell'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto da soggetto legittimato; se è presentato personalmente dall'imputato in un caso in cui ciò non è consentito, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del proponente comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime applicabile.
- Quando la Corte rileva una causa processuale ostativa all'esame del ricorso, la decisione si arresta a tale profilo preliminare e non affronta il merito della sentenza impugnata.
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