Sentenza n. 8920/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio del 19 febbraio 2024, notificato il 5 marzo 2024
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato dalla Prefettura di Roma, chiedendone l'annullamento. Dal testo della sentenza non emergono gli specifici motivi di ricorso né il contenuto puntuale del provvedimento impugnato. Nel corso del giudizio, in ottemperanza a un'ordinanza precedentemente pronunciata dal TAR, la Prefettura di Roma ha revocato il provvedimento impugnato il 7 gennaio 2026, notificando la revoca all'interessato il 9 gennaio 2026 e rimuovendo contestualmente l'ostativo presente sul portale patenti web del Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile.
La decisione
Il TAR ha preso atto della revoca del provvedimento impugnato e della rimozione dell'ostativo amministrativo. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, sottopostosi a visita medica ordinaria di rinnovo, ha ottenuto dalla Motorizzazione civile una nuova patente di guida valida fino al 5 dicembre 2035. Poiché tali sopravvenienze hanno eliminato l'utilità concreta della decisione sul ricorso, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate per il peculiare sviluppo procedimentale e per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca l'atto impugnato, rimuove gli effetti ostativi da esso prodotti e il ricorrente consegue il risultato sostanziale perseguito.
- La sopravvenuta emissione di un nuovo titolo amministrativo favorevole, conseguente alla rimozione dell'atto ostativo impugnato, può eliminare l'utilità concreta di una pronuncia di annullamento e comportare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio presenti uno sviluppo procedimentale peculiare e ricorrano giusti motivi.
Come è indicizzato
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