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Sentenza

Sentenza n. 517/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento - del decreto del Comune di Posada, Ufficio pianificazione urbanistica, n. 5 del 4 luglio 2022, notificato il 13 luglio 2022; - della delibera prodromica n. 11 del 28 giugno 2022 del Consiglio comunale di Posada; - degli ulteriori atti prodromici connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202200567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di acquisizione sanante al patrimonio comunale di terreni ritenuti di proprietà esclusiva di una controinteressata, nonché la delibera consiliare presupposta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Comune di Posada e la delibera consiliare presupposta con cui, nell'ambito di un procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, erano stati acquisiti al patrimonio comunale alcuni terreni sui quali erano state realizzate una scuola elementare e un giardino pubblico. Il Comune aveva riconosciuto la proprietà esclusiva dei terreni alla controinteressata e, conseguentemente, non aveva riconosciuto al ricorrente alcun indennizzo o risarcimento relativamente a tali aree. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 832, 834 e 2643 ss. c.c. e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il Comune avrebbe dovuto riconoscere anche la comproprietà del ricorrente e corrispondergli l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di coerenza e logicità dell'azione amministrativa ed errore di fatto, assumendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente esaminato la documentazione prodotta a sostegno della comproprietà. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per violazione del ne bis in idem e ha sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Il TAR ha accertato che la pretesa relativa al riconoscimento della comproprietà sui medesimi terreni era già stata dedotta nel precedente giudizio tra le stesse parti, concluso con la sentenza n. 576 del 5 agosto 2022, passata in giudicato. In quel giudizio, il Comune aveva avviato e concluso il procedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e le parti avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere; il TAR l'aveva quindi dichiarata con sentenza, rilevando che l'amministrazione aveva posto fine alla condotta occupativa sine titulo. Secondo il Collegio, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non ha natura meramente processuale, ma contiene un accertamento sul rapporto amministrativo controverso e sulla pretesa sostanziale, quando questa sia stata soddisfatta dalle determinazioni amministrative sopravvenute. Il divieto di ne bis in idem, applicabile anche al processo amministrativo tramite il rinvio esterno dell'art. 39, comma 1, c.p.a., impedisce non soltanto la riproposizione di domande già definite, ma anche la proposizione successiva di pretese che costituivano il presupposto logico e indefettibile del giudicato precedente. Il principio opera anche quando gli atti impugnati siano diversi, se strettamente consequenziali e riferiti al medesimo rapporto amministrativo, sulla base di identici elementi sostanziali della controversia. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Disciplina l'acquisizione sanante dei beni utilizzati senza titolo per scopi di interesse pubblico; nel caso concreto ha costituito la base del procedimento con cui il Comune ha acquisito i terreni al proprio patrimonio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta dall'amministrazione; la relativa pronuncia può contenere un accertamento sul rapporto amministrativo controverso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Attraverso il rinvio esterno consente l'applicazione nel processo amministrativo del principio del ne bis in idem derivante dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione della medesima pretesa e delle questioni che ne costituiscono il presupposto logico e indefettibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Individua la sentenza passata in giudicato formale, rilevante ai fini della preclusione derivante dal ne bis in idem.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può avere contenuto sostanziale: quando l'amministrazione abbia adottato un atto idoneo a soddisfare la pretesa azionata, la decisione accerta il rapporto amministrativo controverso e può formare giudicato sulla relativa pretesa.
  • Il principio del ne bis in idem impedisce non solo di riproporre una domanda già definita con sentenza passata in giudicato, ma anche di introdurre successivamente domande che costituivano il presupposto logico e indefettibile della controversia già decisa.
  • Nel giudizio amministrativo il ne bis in idem può operare anche quando siano impugnati provvedimenti formalmente diversi, qualora essi siano strettamente consequenziali, riguardino il medesimo rapporto amministrativo e presentino identità sostanziale di petitum e causa petendi.
  • Il ricorrente deve concentrare nel primo giudizio tutte le domande necessarie alla tutela della posizione giuridica fatta valere, deducendo il dedotto e il deducibile; non può utilizzare un successivo ricorso contro l'atto consequenziale per introdurre una pretesa già ricompresa nel precedente giudicato.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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