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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23434/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella esattoriale con cui l'ente previdenziale richiedeva alla società il pagamento di contributi relativi al periodo 1992-1996 per un importo rilevante. La società aveva impugnato la cartella ottenendo in primo e secondo grado esiti parzialmente sfavorevoli; in sede di rinvio la Corte d'appello aveva rideterminato il dovuto sulla base della disciplina più favorevole e aveva posto a carico della società metà delle spese di lite, compensando il resto. La società aveva poi proposto ricorso per cassazione limitatamente alle spese, ma la Corte lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non provata la notificazione del ricorso e quindi non correttamente instaurato il contraddittorio. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la società ha dedotto un errore di fatto della Corte, sostenendo che la notifica del ricorso per cassazione era stata in realtà eseguita e documentata agli atti tramite PEC con relative attestazioni di accettazione e consegna. Nel merito del ricorso originario, la società ha riproposto la censura contro la statuizione sulle spese, assumendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello condannato la parte asseritamente vittoriosa a rifondere parte delle spese all'ente previdenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione limitatamente alla fase rescindente, ritenendo effettivamente sussistente l'errore di fatto nella precedente ordinanza che aveva reputato non dimostrata la notifica del ricorso per cassazione. Ha quindi revocato l'ordinanza n. 1679 del 2020. Passando alla fase rescissoria, ha esaminato il ricorso per cassazione originariamente proposto contro la sentenza d'appello sulle spese e lo ha rigettato, ritenendo corretta la regolazione delle spese operata dalla Corte territoriale. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di revocazione e del precedente giudizio di cassazione, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la revocazione, mentre ha dato atto della sussistenza dei presupposti per quello relativo al ricorso per cassazione originario.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi ammessi, qui invocata per errore di fatto percettivo.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come causa di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

  • art. 91 c.p.c.

    principio della soccombenza e della regolazione delle spese secondo il criterio victus victori, ma applicato dalla Corte nel senso che, nel caso concreto, la parziale riduzione della pretesa contributiva non esclude la regolazione parziale delle spese a carico della società.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e i termini di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    previsto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso per cassazione, ritenuto dovuto nel caso di rigetto dell'originario ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    escluso nel caso della revocazione, poiché l'impugnazione non è stata integralmente respinta essendo stata accolta nella fase rescindente.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    norma transitoria richiamata per l'applicazione ratione temporis della nuova disciplina dell'art. 391-bis c.p.c.

  • L. n. 662 del 1996

    citata come disciplina più favorevole applicata dalla Corte d'appello nel rideterminare gli importi contributivi dovuti.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste quando la decisione presupponga l'inesistenza di un fatto documentalmente risultante dagli atti, purché il travisamento riguardi un dato oggettivo e non una valutazione o un punto controverso tra le parti.
  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se il vizio deriva da una svista percettiva immediatamente verificabile e non da un errore di giudizio sull'apprezzamento delle prove o degli atti.
  • Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale la pretesa dell'ente creditore costituisce l'oggetto del contendere; la sua riduzione quantitativa, anche rilevante, non implica di per sé soccombenza del creditore se la pretesa è stata sostanzialmente riconosciuta.
  • Ai fini della regolazione delle spese, occorre una considerazione unitaria dell'esito finale del processo, non una frammentazione atomistica per singole fasi, salvo specifiche ragioni di soccombenza reciproca o altri criteri legali.
  • Quando una domanda unica è accolta solo parzialmente, la valutazione della soccombenza e la liquidazione delle spese possono essere commisurate al decisum complessivo e alla misura della riduzione ottenuta, senza violare l'art. 91 c.p.c.
  • L'accoglimento della revocazione nella sola fase rescindente comporta la caducazione del capo sulle spese della decisione revocata e impone al giudice della revocazione di regolare nuovamente le spese dell'intero giudizio, tenendo conto anche dell'esito della fase rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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