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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29079/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CUZZOLIN impugna la conferma della condanna per il reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) per fatti ascritti in qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Car Motors". Deduce due motivi: (1) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, lamentando che il dispositivo trascritto riguarderebbe un soggetto e una sentenza diversi (Umar Iftikar, data diversa, tribunale diverso), con esito indecifrabile; (2) manifesta illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto la colpevolezza in base a una presunta confessione del ricorrente che, secondo la difesa, non avrebbe ammesso di aver tenuto le specifiche scritture contabili contestate, ma solo che parte della documentazione si trovava presso terzi o in casa, configurando al più omissione di tenuta (non punibile ai sensi dell'art. 10).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che si è trattato di un errore materiale nel dispositivo trascritto: il dispositivo letto in udienza corrisponde alla decisione impugnata e la motivazione depositata è coerente con il dispositivo letto; l'errore materiale non incide sull'esito del giudizio e non determina nullità. Sul secondo motivo rileva genericità e difetto di confronto con la motivazione di merito: i giudici d'appello hanno logicamente ricostruito che il ricorrente aveva ammesso di aver emesso le fatture (intestate alla sua ditta), di averle consegnate a un terzo (cittadino croato) e poi di non renderle disponibili ai verificatori; la documentazione acquisita (compresa copia delle fatture presso terzi) e le incongruenze nelle dichiarazioni supportano la conclusione di occultamento/distruzione piuttosto che di mera omissione di tenuta. Confermata così la condanna e la confisca per equivalente; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    La Corte ha interpretato l'art. 10 come applicabile quando risultano emesse fatture intestate all'imputato e una copia è reperita presso terzi: il mancato rinvenimento della copia in capo all'emittente può essere ricondotto a distruzione o occultamento per sottrarsi agli obblighi tributari; la mera omissione di istituzione o tenuta delle scritture contabili, se non accompagnata dall'emissione e dalla successiva distruzione/occultamento dei documenti, non rientra nell'art. 10.

  • art. 24, d.l. n. 137/2020 (e successive modificazioni) - disciplina della trattazione orale

    Richiamato solo per segnalare che il ricorso è stato trattato cartolarmente in assenza di istanza di trattazione orale; non incide sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Un errore materiale nel dispositivo trascritto (es. intestazione o dati non corrispondenti) non determina automaticamente la nullità della sentenza se la motivazione, l'intestazione corretta e il dispositivo letto in udienza sono coerenti e l'errore non ha influito sull'esito del giudizio.
  • Per la sussistenza dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è rilevante la prova che i documenti siano stati effettivamente emessi e poi occultati o distrutti; la semplice omissione della tenuta delle scritture non integra di per sé il reato previsto dall'art. 10.
  • Le ammissioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio hanno valore probatorio quando concordano con altri elementi documentali e investigativi; la Corte può ritenere inverosimili dichiarazioni autoassolutorie se smentite da prove esterne.
  • Il rinvenimento di una copia di fattura presso un terzo può legittimare l'inferenza che l'altra copia, mancante presso l'emittente, sia stata occultata o distrutta.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente la valutazione dei fatti del giudice di merito: i motivi che si risolvono nel semplice dissenso sulla valutazione probatoria o nella rielaborazione alternativa degli elementi non sono idonei a fondare la cassazione.

Testo integrale

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