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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08877/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore per far dichiarare inefficaci i pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della società creditrice, ma materialmente effettuati tramite il fideiussore della debitrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando i pagamenti come inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., e condannando l'accipiens alla restituzione. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che l'intervento del fideiussore e la successiva rivalsa su debitrice avessero determinato un depauperamento del patrimonio della fallita e che la creditrice fosse consapevole dello stato di insolvenza, anche sulla base di elementi istruttori e del fatto che i pagamenti erano avvenuti nel periodo sospetto. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: (i) violazione dell'art. 67 l. fall. per avere la Corte d'appello qualificato come anomalo, ex comma 1, n. 2, un pagamento in realtà riconducibile al comma 2 quando eseguito dal terzo fideiussore; (ii) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova e per il modo in cui erano state valutate le prove sulla scientia decoctionis; (iii) violazione degli artt. 67 l. fall. e 1936-1957 c.c. per sostenere che la revocatoria dovesse colpire, semmai, l'atto di rivalsa del garante e non il pagamento ricevuto dal creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva effettivamente compiuto una commistione tra la disciplina dei pagamenti anomali di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. e quella dei pagamenti eseguiti dal terzo garante con rivalsa, che andavano ricondotti al comma 2 della stessa norma; tuttavia tale errore non era decisivo perché il giudice di merito aveva comunque accertato in fatto la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla creditrice e il compimento dei pagamenti nel periodo sospetto, sicché la decisione di rigetto dell'appello era conforme a diritto. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla prova, osservando che non era consentito sindacare in cassazione la mera rivalutazione del materiale istruttorio sotto le vesti della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Infine, ha affermato che la revocatoria va diretta contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento, anche se l'adempimento sia avvenuto tramite garante con rivalsa, perché l'inefficacia colpisce il negozio solutorio e il suo effettivo beneficiario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    La norma non si applica automaticamente ai pagamenti eseguiti da un terzo garante; per qualificare il pagamento come anomalo occorre che l'effetto solutorio sia realizzato mediante un diverso negozio posto in essere per eludere la par condicio.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    I pagamenti eseguiti dal terzo fideiussore con successiva rivalsa verso il debitore principale prima dell'apertura del fallimento ricadono nella disciplina del comma 2, purché sia provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens e il pagamento sia avvenuto nel periodo sospetto.

  • art. 69-bis, comma 2, l. fall.

    Ai fini del computo del periodo sospetto, il termine decorre dalla pubblicazione della domanda di preconcordato nel registro delle imprese.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la scientia decoctionis grava sulla curatela quando la fattispecie è ricondotta all'art. 67, comma 2, l. fall.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui esso è imposto; non è consentito denunciare un mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure contrastano con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Un errore di qualificazione giuridica può essere corretto in diritto senza cassazione se la decisione finale resta comunque conforme a diritto.

  • artt. 1936-1957 c.c.

    Richiamati in relazione alla fideiussione e alla rivalsa del garante; la Corte ribadisce che, ai fini revocatori, rileva il pagamento ricevuto dal creditore e non lo spostamento interno degli effetti tra garante e debitore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla norma in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il pagamento eseguito da un fideiussore o altro terzo garante, con successiva rivalsa verso il debitore principale prima del fallimento, non è di per sé un pagamento anomalo: in mancanza di peculiarità ulteriori, la fattispecie va ricondotta all'art. 67, comma 2, l. fall.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare il soggetto da colpire è l'effettivo beneficiario del pagamento, non il terzo che abbia materialmente eseguito l'adempimento e poi esercitato rivalsa.
  • L'erronea qualificazione giuridica della fattispecie non comporta cassazione se la sentenza impugnata contiene un'autonoma ratio decidendi sufficiente a sorreggere il dispositivo e conforme a diritto.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
  • Per i pagamenti revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., la curatela deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens e il compimento dell'atto nel periodo sospetto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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