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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39682/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il diniego della liberazione anticipata pronunciato dal Tribunale di sorveglianza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che gli aveva negato la liberazione anticipata. Deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che il semestre oggetto di valutazione non poteva comprendere il reato che gli era stato addebitato perché, alla data di commissione del fatto, l'attività trattamentale non sarebbe ancora iniziata; inoltre affermava che il reato commesso, qualificato come diffamazione, era di scarsa rilevanza e quindi non idoneo a escludere il beneficio. La Corte ha ritenuto infondate tali censure: il semestre rilevante era iniziato il 17 giugno 2019 e si era concluso il 4 marzo 2024, mentre il reato era stato commesso il 25 maggio 2021, dunque in periodo intermedio all'espiazione; per la liberazione anticipata, inoltre, non basta la mera buona condotta ma occorre la prova effettiva della partecipazione all'opera di rieducazione, sicché non è illogico valorizzare la commissione di un reato durante l'espiazione come indice negativo.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354

    "partecipazione all'opera di rieducazione"; "ha dato prova"

    La liberazione anticipata può essere concessa solo in presenza di un presupposto positivo, cioè la prova della partecipazione all'opera rieducativa, che non può essere presunta e deve risultare dagli atti; la commissione di un reato nel corso del periodo di espiazione può legittimamente essere valorizzata come indice contrario.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio del tribunale di sorveglianza deve riferirsi all'intero periodo di espiazione rilevante, secondo la sua effettiva scansione temporale, anche quando si alternino brevi periodi di detenzione e periodi di libertà intermedi.
  • La liberazione anticipata richiede la dimostrazione positiva della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; non è sufficiente la mera assenza di rilievi disciplinari o una generica buona condotta.
  • La commissione di un reato nel corso del periodo da valutare per la liberazione anticipata può essere legittimamente considerata indice sintomatico della mancata adesione al percorso rieducativo.
  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti di sorveglianza, le censure di violazione di legge o di vizio di motivazione sono infondate quando si risolvono nel tentativo di sovrapporre una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, senza evidenziare reali illogicità o omissioni del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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