Sentenza n. 663/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di Cosenza del -OMISSIS- -OMISSIS-, ricevuto il 25.05.2020, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di armi per uso tiro a volo e caccia; nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso tra cui, in particolare, la nota della Questura di Cosenza, Divisione Polizia Amm.va e Sociale, CAT. -OMISSIS- consegnata a mani in data 17.10.2019, recante il preavviso di diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e caccia, nonché il preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e caccia. Il Questore aveva respinto l'istanza valorizzando due circostanze: un deferimento del 2018 per furto di energia elettrica e un arresto risalente al 1985 per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse indicato accertamenti sostanziali idonei a fondare il giudizio prognostico negativo sulla sua affidabilità nell'uso delle armi. Quanto al primo episodio, dagli atti risultava che il ricorrente era stato assolto per non avere commesso il fatto. Quanto al secondo, il provvedimento non indicava se l'arresto avesse dato luogo a un processo penale né quale ne fosse stato l'esito. Inoltre, per oltre trent'anni la Questura aveva continuato a rinnovare la licenza, senza che fosse indicato il nuovo e attuale elemento giustificativo del mutamento di valutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, salva la possibilità per l'Amministrazione di riesercitare il potere. Il giudice ha premesso che il rilascio o il rinnovo del porto d'armi presuppone una valutazione ampiamente discrezionale e di natura cautelare e prognostica, volta a prevenire possibili abusi; possono quindi essere considerati anche fatti non definiti da condanna penale o episodi non direttamente collegati all'uso delle armi. Tuttavia, la valutazione deve essere sorretta da un'istruttoria sufficiente, non irrazionale e da una motivazione congrua. Nel caso concreto, il riferimento al procedimento per furto di energia elettrica era illegittimo perché il ricorrente era stato assolto per non avere commesso il fatto e il provvedimento non esplicitava il nesso tra tale vicenda, non correlata all'uso delle armi, e l'asserita inaffidabilità. Anche il riferimento all'arresto del 1985 era insufficiente, poiché non erano stati precisati gli sviluppi e l'esito del procedimento. La valutazione risultava inoltre irragionevole in ragione del lungo periodo, superiore a trent'anni, durante il quale l'Amministrazione aveva continuato a rinnovare la licenza: il Questore avrebbe dovuto indicare l'elemento nuovo e attuale che giustificava il mutamento di giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano i presupposti delle autorizzazioni di polizia e la valutazione dell'affidabilità del richiedente.
art. 42 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato quale base normativa della disciplina della licenza di porto d'armi.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato quale disposizione rilevante per la valutazione dei requisiti e delle condizioni ostative al rilascio o rinnovo della licenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo della licenza di porto d'armi costituisce misura cautelare e preventiva, fondata su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale circa l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso; non presuppone necessariamente una condanna penale o la commissione di fatti direttamente connessi all'uso delle armi.
- L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria sufficiente e di motivare il nesso tra gli elementi valorizzati e il giudizio di inaffidabilità; la valutazione non può essere irrazionale, arbitraria o affetta da travisamento.
- La mera sottoposizione a procedimento penale, conclusosi con assoluzione perché l'interessato non ha commesso il fatto, non può assumere di per sé valenza negativa ai fini del diniego del rinnovo del porto d'armi, soprattutto quando il fatto non sia correlato all'uso delle armi e l'amministrazione non ne espliciti la rilevanza prognostica.
- Quando l'autorità valorizza un arresto o un precedente risalente, deve indicare, per quanto necessario, gli elementi essenziali della vicenda e il relativo esito, non potendo fondare il diniego su un riferimento generico e non verificabile.
- Il mutamento della valutazione di affidabilità dopo un lungo periodo nel quale la licenza è stata ripetutamente rinnovata richiede l'indicazione dell'elemento nuovo e attuale che giustifica il diverso apprezzamento amministrativo.
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