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Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 538 del 7 agosto 2024

Giustizia amministrativa202501340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 538 del 7 agosto 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Siena aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per ferie non godute e festività soppresse, al riconoscimento e all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nonché al riconoscimento della progressione stipendiale e delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e spese processuali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 12 agosto 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il titolo non risultava eseguito, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli un termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. In ragione del ritardo già maturato, ha applicato la penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto compiuto prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma è richiamata nel giudicato da eseguire quale disciplina delle finalità e delle modalità di attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Quando dagli atti non risulta l'esecuzione di un giudicato formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla successiva richiesta della parte interessata.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria stabilita dal giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento ed essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • La nomina del commissario ad acta non esonera l'amministrazione dal dovere di adempiere spontaneamente entro il termine assegnato, ma opera come misura sostitutiva per il caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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