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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35922/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione di contravvenzione ex art. 20 l.n. 110/75 per omessa diligente custodia di un fucile cal. 12 Benelli che, a causa del sobbalzo del veicolo, era caduto e rimasto poggiato sull'asfalto il 27/07/2019. Il ricorrente deduce che il fucile era privo di otturatore (pezzo essenziale) e quindi non immediatamente utilizzabile, non rientrando nella fattispecie astratta dell'art. 20. In subordine si censura la valutazione della diligenza richiesta, posto che l'arma era resa inoffensiva, il ricorrente l'ha immediatamente recuperata e ha informato le autorità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Ha interpretato l'art. 20 l.n. 110/75 nel senso che la norma tutela il rischio derivante dalla perdita di controllo su armi immediatamente utilizzabili; una parte d'arma o un'arma priva di elemento essenziale (qui l'otturatore) non è idonea a integrare l'illecito di pericolo previsto dall'art. 20. Conseguentemente è venuta meno la configurabilità del reato e le misure accessorie disposte in primo grado (confisca e distruzione) non possono reggere.

Norme richiamate

  • art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110

    La norma punisce l'omessa diligenza nella custodia di armi ed esplosivi quando tale omissione renda possibile ad altri il pronto impossessamento e l'uso dell'arma; non si applica a parti d'arma o ad armi non immediatamente utilizzabili.

  • art. 1 e art. 2 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Articoli che individuano le categorie di armi e munizioni; la disciplina distingue tra armi complete e parti rilevanti per la ricostituzione della funzionalità, con conseguente diversa rilevanza penale.

  • Sez. 1, n. 13006 del 30/03/2006 (giurisprudenza)

    "integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata"

    Sottolinea che il reato si configura quando l'arma è pronta per l'uso e la condotta del detentore renda agevole l'immediato impossessamento da parte di terzi.

  • Sez. 1, n. 4659 del 21/12/2004 (dep. 2005) Marsico (giurisprudenza)

    "in forza del principio di tassatività, non è configurabile il reato ... nella negligente custodia di parte di un'arma (nella specie, caricatori muniti di proiettili)"

    Afferma la distinzione tra arma completa e parte d'arma: la custodia negligente di una parte non integra il reato di cui all'art. 20, atteso il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici.

Massime di principio

  • L'art. 20 L. 110/1975 tutela il rischio derivante dalla perdita di controllo su armi immediatamente utilizzabili: se l'oggetto è inoffensivo per assenza di parte essenziale, il reato non sussiste.
  • La valutazione della diligenza richiesta dal detentore va commisurata alla pericolosità effettiva dell'arma nella situazione concreta: arma pronta all'uso implica obblighi di custodia più stringenti rispetto a una parte d'arma o a un'arma resa inoffensiva.
  • La mera possibilità teorica che terzi possano poi procurarsi la parte mancante (es. acquistare un otturatore) non è sufficiente a integrare l'illecito di pericolo ex art. 20, se al momento della perdita l'arma non è utilizzabile.
  • La distinzione normativa tra 'armi' e 'parti d'arma' è rilevante: la legge e la giurisprudenza richiedono tassatività nell'estensione della responsabilità penale per la custodia.
  • Il recupero tempestivo dell'arma e la segnalazione all'autorità possono essere elementi rilevanti ma non sopperiscono alla mancanza del requisito oggettivo del pericolo se l'arma non era pronta all'uso.

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