Cassazione Penale, Ordinanza n. 28681/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, di condanna per i reati contestati, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con condanna per i reati di cui agli artt. 651 e 337 c.p. Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato e riguardava un solo motivo, relativo alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, in ogni caso, del tutto generico.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
È richiamato come base procedurale della sentenza di appello impugnata; il ricorso è stato ritenuto non consentito dalla legge in relazione al motivo proposto avverso tale decisione.
art. 651 c.p.
Indicato tra i reati oggetto della condanna confermata in appello.
art. 337 c.p.
Indicato tra i reati oggetto della condanna confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo non consentito dall'assetto normativo applicabile alla decisione impugnata.
- Anche a prescindere dal profilo di ammissibilità astratta, il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente generico; la genericità comporta inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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