Cassazione Penale, Sentenza n. 01865/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione di due sentenze di condanna a suo carico: una per associazione camorristica e reati connessi (sentenza 11/01/2022 della Corte d'appello di Napoli) e l'altra per usura con aggravante mafiosa (sentenza 18/01/2011 della Corte d'appello di Bologna). Sono dedotti due motivi: (1) violazione di legge e erronea applicazione dei presupposti della continuazione in sede esecutiva (art. 606 c.p.p. lett. b), in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.), con particolare rilievo al dato temporale e alla prevedibilità dell'usura nel progetto associativo; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p. lett. e) in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.), in quanto la Corte avrebbe ignorato elementi probatori e precedenti decisioni che avrebbero dimostrato l'intraneità associativa e l'unità progettuale tra associazione e reato di usura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato correttamente il diniego di unificazione: l'usura contestata, iniziata nel 2004, non risultava prevista, neppure in termini generali, al momento della costituzione dell'associazione (2001) e dunque mancavano indici sufficienti di un "disegno criminoso" unitario fra l'associazione camorristica e l'usura. La Corte d'appello ha inoltre spiegato in modo coerente perché la documentazione difensiva e le pronunce su posizioni di altri coimputati non potevano impattare la valutazione relativa alla posizione personale di D'Alessandro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il rigetto comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio (conseguenza ex lege).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma atta a delimitare i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i rilievi dedotti rientrassero in una valutazione di merito e non costituissero vizi di diritto, per cui il ricorso risultava infondato.
art. 81 cod. pen.
Principio della "continuità" (unicità del disegno criminoso); la Corte ha interpretato la nozione come richiedente l'esistenza di un progetto criminoso unitario effettivamente prevedibile al momento della costituzione dell'associazione, non confondendola con una generica inclinazione a delinquere.
art. 671 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la richiesta di unificazione delle pene in sede esecutiva; la Corte ha valutato che gli elementi posti a fondamento della richiesta non dimostravano la sussistenza dei presupposti per l'unificazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in Cassazione; la relazione e la trattazione sono state svolte nei limiti richiesti dalla norma.
artt. 416-bis, 575, 577 n.3, 644, 73, 80, 74 d.P.R. 309/1990 (riferimenti ai reati)
Norme sostanziali relative ai reati oggetto delle sentenze impugnate; la Corte ha chiarito che la diversa natura e la tempistica dei reati contestati impedivano di trovare un vincolo di continuazione personale e progettuale sufficientemente provato.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva è necessaria l'emersione di un 'disegno criminoso' unitario: non basta la semplice appartenenza ad una stessa organizzazione o la genericità di finalità comuni.
- Il dato cronologico (es. costituzione dell'associazione anteriore alla commissione di altri reati) non è di per sé decisivo: occorre verificare se il reato successivo fosse prevedibile, anche nelle linee generali, al momento della formazione dell'associazione.
- La decisione che riconosce la continuazione tra alcuni coimputati non determina automaticamente la continuazione per altri soggetti; la valutazione è individuale e deve essere motivata rispetto alla posizione personale e ai fatti specifici dell'imputato.
- In sede di esecuzione il giudice può legittimamente ritenere irrilevanti documenti o argomentazioni difensive se spiega, in modo coerente, perché quegli elementi non mutano la valutazione d'insieme.
- I rilievi di merito non adeguatamente ancorati a vizi di diritto non sono idonei a sorreggere il ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p.; la Corte si limita a sindacare la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito.
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