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Sentenza

Sentenza n. 1333/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - della Sentenza n. 209/2024 pubblicata il 16/04/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo nell’ambito del procedimento RG n. 255/2024, provvedendo, anche direttamente, all’assegnazione alla Prof.ssa MICCICHE' Marta (C.F. MCCMRT85P43A390P) della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per un importo complessivo di 2.500,00.

Giustizia amministrativa202501460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per sei annualità, per complessivi 2.500 euro oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell'Amministrazione il 20 aprile 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che il termine dilatorio per l'esecuzione era decorso e che non risultava dagli atti l'adempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni decorrenti dall'inutile scadenza del termine concesso al Ministero. In ragione del ritardo, ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno, dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni debitrici; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Consente, ai fini dell'esecuzione, l'emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza alla sede reale dell'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata formazione del giudicato e la mancata esecuzione del titolo legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione debitrice di compiere tutti gli adempimenti necessari entro un termine assegnato, anche mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso quando previsto dalla disciplina applicabile.
  • In caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri sostitutivi e il termine per provvedere.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla scadenza del termine fissato dal giudice per l'adempimento e protrarsi fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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