Sentenza n. 252/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 5/2024, depositata e resa pubblica il 05.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1024/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 5/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio della carta del docente e al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era munita di attestazione di conformità ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. La ricorrente ha lamentato il mancato pagamento delle somme riconosciute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. È stata inoltre formulata una richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva eseguito il titolo né opposto ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato l'integrale esecuzione della sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Ha condannato l'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario con la sentenza posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto quale misura coercitiva è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento e perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina del processo amministrativo consente il richiamo alle norme del codice di procedura civile, incluso l'istituto della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'Amministrazione che non esegua un giudicato e si costituisca solo formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa, può essere dichiarata inottemperante e condannata all'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente in presenza di un'inottemperanza, potendo essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a conseguire l'esecuzione del giudicato.
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