Cassazione Penale, Sentenza n. 473/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva dichiarato la non procedibilità per intervenuta prescrizione anche nei confronti di D'ALESSANDRO Andrea, imputato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto del 17/08/2010). Il Procuratore generale ha sostenuto che la prescrizione non era spirata perché, ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p. (modificato dal d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. con l. 24/07/2008 n. 125), per il reato in esame opera il raddoppio dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di cui all'art. 589 c.p. in relazione a D'ALESSANDRO Andrea, rilevando che si tratta di omicidio colposo aggravato rientrante nel novero dei reati per i quali opera il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157, comma 6, c.p. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
omicidio colposo (testo richiamato nella imputazione)
Il delitto contestato è l'omicidio colposo; la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'aggravante collegata alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, configurando così la specifica fattispecie rilevante ai fini della prescrizione.
art. 157, comma 6, cod. pen.
i termini di prescrizione, per il reato in esame, sono raddoppiati
La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che l'omicidio colposo aggravato per violazione delle norme sulla circolazione rientra nell'elenco dei reati per i quali opera il raddoppio del tempo necessario a prescrivere, impedendo quindi che la prescrizione fosse maturata.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125
modifica dell'art. 157 c. 6, entrata in vigore il 26 luglio 2008
La novella legislativa ha incluso la fattispecie tra quelle soggette al raddoppio della prescrizione; poiché il fatto è del 2010, la modificazione normativa era già in vigore e deve essere considerata nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Verificare sempre se l'offesa rientra tra i reati elencati dall'art. 157 c.6 c.p.: se sì, i termini di prescrizione vanno raddoppiati e ciò può impedire la maturazione della prescrizione.
- Confrontare la data del fatto con la data di entrata in vigore della modifica normativa: la disciplina vigente al momento del fatto rileva per il calcolo della prescrizione.
- Accertare se il capo d'imputazione enuncia chiaramente le aggravanti rilevanti; la qualificazione concreta del fatto (anche se contestata) può far rientrare la fattispecie nel novero delle norme che raddoppiano la prescrizione.
- Il Procuratore può proporre ricorso per cassazione contro una declaratoria di prescrizione per vizio di diritto; se la Corte di cassazione accoglie il ricorso può annullare la declaratoria e disporre il prosieguo del giudizio in primo grado o nel grado competente.
- Per la difesa: contestare tempestivamente la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica dell'addebito (es. assenza di aggravanti) può essere determinante, ma non esonera dall'analizzare l'impatto di norme che incidono sui termini di prescrizione.
- Nel calcolo della prescrizione occorre applicare meccanicamente gli istituti normativi (raddoppi, sospensioni, interruzioni) e motivare chiaramente la conclusione nel provvedimento giudiziario per evitare annullamenti per violazione di legge.
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