Cassazione Penale, Sentenza n. 33923/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per furto aggravato (art. 625 c.1 nn.2 e 7 cod. pen.). Elouafa deduceva l'erronea applicazione delle aggravanti sostenendo l'inidoneità della borsa schermata a eludere l'antitaccheggio e la mancata esclusione delle aggravanti per il presunto controllo iniziato prima della consumazione; inoltre censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 cod. pen., con riferimento al basso valore della refurtiva e al comportamento successivo. Fatri articolava tre motivi: mancata concessione di art. 62 n.4 (e speciale tenuità del danno per valore di euro 189), inesistenza di danno effettivo e immediata restituzione, e mancata valutazione di art. 62-bis (circostanze personali e condizioni di vita), nonché carenza di motivazione rispetto al bilanciamento degli elementi positivi e negativi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi diretti a contestare le aggravanti (art. 625 nn.2 e 7), confermando che la borsa schermata configurava mezzo fraudolento e che la presenza di videosorveglianza/antitaccheggio non escludeva l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede quando manchi sorveglianza continuativa ed efficace. Tuttavia ha accolto i ricorsi nella parte relativa alla carenza assoluta di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 e ha ritenuto necessario considerare anche l'art. 62-bis: per tali profili ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n.2, cod. pen.
L'aggravante del mezzo fraudolento è riconosciuta quando è presente un'azione astuta o scaltro mezzo idoneo a eludere gli accorgimenti di difesa; la corte ha ritenuto idonea la borsa schermata per eludere l'antitaccheggio
art. 625, comma 1, n.7, cod. pen.
L'aggravante per esposizione a pubblica fede si configura se non sussiste un controllo continuativo, costante e specificamente efficace dell'espositore; la presenza di videosorveglianza o dispositivi antitaccheggio non esclude automaticamente l'aggravante
art. 62, n.4, cod. pen.
Circostanza attenuante per particolare tenuità o altri elementi personali; la Corte ha ritenuto che il diniego non fosse adeguatamente motivato e ha disposto il riesame
art. 62-bis, cod. pen.
Norma che disciplina ulteriori attenuanti personali; la Corte ha rilevato l'omessa valutazione e ha disposto l'annullamento limitato con rinvio per valutare tale profilo
art. 133, cod. pen.
Principio del bilanciamento tra elementi negativi e positivi nella determinazione della pena; la mancata ponderazione espressa è motivo di censura rispetto all'applicazione di 62-bis
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione); i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alle aggravanti e alle attenuanti
Massime di principio
- L'utilizzo di mezzi idonei a eludere dispositivi anti-taccheggio (p.es. borsa schermata) può configurare l'aggravante del mezzo fraudolento ai sensi dell'art. 625 n.2 anche se è presente videosorveglianza
- La mera presenza di videosorveglianza o di dispositivi antitaccheggio non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (art. 625 n.7); è necessario che il controllo sia concreto, continuo e specificamente efficace
- Il diniego delle attenuanti generiche e di circostanze attenuanti personali (art. 62 n.4, 62-bis) richiede motivazione espressa sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento degli elementi positivi e negativi; l'omissione è causa di annullamento parziale e rinvio
- Nei casi di valore contenuto della refurtiva e immediata restituzione, la difesa deve illustrare puntualmente la ridotta offensività e gli elementi personali per ottenere il riconoscimento delle attenuanti o della speciale tenuità
- In sede di impugnazione è utile articolare distintamente le censure sull'applicazione di aggravanti (elementi oggettivi del fatto) e sulle attenuanti (valutazione soggettiva e di adeguatezza della pena), poiché la Corte può confermare le aggravanti e tuttavia disporre il rinvio per carenze motivazionali sulle attenuanti
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