Sentenza n. 2098/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 209/2025, depositata e resa pubblica il 20 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 205/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 20 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che riconosceva il diritto alla Carta del docente per due annualità, per complessivi euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per gli anni di servizio riconosciuti, del beneficio finanziario annuo di euro 500,00 previsto per la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha provveduto, tardivamente, ad accreditare alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha eseguito il giudicato e la ricorrente ha conseguito il bene della vita oggetto dell'azione. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
Indicato nella sentenza posta in esecuzione quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Richiamato nella sentenza posta in esecuzione per le modalità di fruizione del beneficio della Carta del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue integralmente il bene della vita, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza non necessita più di una pronuncia di merito.
- La natura seriale e la limitata complessità delle controversie possono essere valorizzate dal giudice nella liquidazione delle spese, determinandone l'importo in misura contenuta e proporzionata all'attività difensiva standardizzata.
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