Circolare numero 319 del 30-12-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 18 della legge n. 97/1994 in materia di assunzioni di coltivatori diretti in forma stagionale o a tempo parziale senza oneri previdenziali nei comuni montani. Viene precisato che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 513/1995, possono essere assunti anche lavoratori residenti in comuni montani diversi da quello del datore di lavoro, purché permanga il requisito della residenza sul fondo e dell’attività manuale abituale in azienda. Inoltre, si conferma che la disciplina si applica anche quando il comune di sede dell’impresa e quello di svolgimento dell’attività non coincidono, se entrambi sono montani. La circolare richiama anche l’estensione della stagionalità alle aziende turistiche per effetto del D.P.R. n. 378/1995 e precisa che l’espressione "senza oneri previdenziali" comprende anche gli oneri assistenziali, inclusa la contribuzione SSN.
Precisazioni sulle assunzioni stagionali o part-time di coltivatori diretti nei comuni montani e sulla stagionalità delle aziende turistiche
Precisazioni sulle assunzioni stagionali o a tempo parziale nei comuni montani e sulla stagionalità delle aziende turistiche
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come già oggetto di precedenti istruzioni, intervenendo su due profili principali: le assunzioni di coltivatori diretti nei comuni montani senza oneri previdenziali e l’estensione della nozione di attività stagionale alle aziende turistiche.
Estensione soggettiva e territoriale delle assunzioni di coltivatori diretti
L’art. 1 della legge 29 novembre 1995, n. 513 ha modificato l’art. 18, comma 1, della legge n. 97/1994 sostituendo il riferimento ai lavoratori "residenti negli stessi comuni" con quello ai soggetti "residenti in comuni montani". In base a tale modifica, la possibilità di assumere coltivatori diretti in forma stagionale o a tempo parziale, senza oneri previdenziali, viene riconosciuta anche quando il lavoratore risieda in un comune montano diverso da quello del datore di lavoro.
Resta comunque ferma una condizione essenziale già evidenziata nella circolare n. 154 del 16 maggio 1994: il lavoratore deve risiedere sul fondo e prestare abitualmente opera manuale nell’azienda agricola. La circolare precisa inoltre che non costituisce elemento ostativo l’eventuale non coincidenza tra il comune in cui l’impresa opera e quello in cui ha sede, purché entrambi siano comuni montani.
La norma ha efficacia dal 19 dicembre 1995, data di entrata in vigore della legge n. 513/1995.
Estensione della stagionalità alle aziende turistiche
La circolare richiama quanto comunicato con la circolare n. 259 del 7 ottobre 1995 in merito al D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, pubblicato in G.U. il 15 settembre 1995. Tale decreto ha integrato l’elenco delle attività stagionali approvato con D.P.R. 7 dicembre 1963, n. 1525, rilevante ai fini dell’art. 1, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 sul contratto a tempo determinato.
In particolare, la voce 48 dell’elenco è stata sostituita con la seguente formulazione:
- attività svolte in colonie montane, marine e curative;
- attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
Di conseguenza, anche le aziende turistiche rientrano nell’ambito delle attività per le quali è ammessa l’assunzione stagionale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 97/1994. La circolare ministeriale n. 148/95, allegata, viene richiamata per l’individuazione del campo di applicazione della nuova disciplina.
Interpretazione del concetto di aziende turistiche
La circolare ministeriale allegata chiarisce che la modifica normativa intende includere non solo le attività svolte in colonie montane, marine e curative, ma anche quelle esercitate da aziende turistiche caratterizzate da apertura stagionale o da periodi determinati di chiusura durante l’anno.
Viene osservato che la nozione di "azienda turistica" può ricomprendere, in base al contesto normativo richiamato, anche esercizi pubblici che presentino una fisionomia turistica per effetto dei periodi di inattività dei locali. Sono richiamati, a fini interpretativi, il R.D. 12 novembre 1936, n. 2302 e la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983, che definisce le imprese turistiche come quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e servizi turistici annessi.
Portata dell’espressione "senza oneri previdenziali"
Su conforme avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro, la circolare precisa che l’espressione "senza oneri previdenziali" deve essere intesa in senso ampio. Essa comprende anche gli oneri assistenziali, ivi inclusa la contribuzione al SSN.
Finalità del chiarimento
L’intervento ha la finalità di uniformare l’applicazione della disciplina da parte degli uffici, rispondendo ai quesiti pervenuti sull’area applicativa dell’art. 18 della legge n. 97/1994, in particolare con riferimento ai coltivatori diretti nei comuni montani e alle assunzioni stagionali nel settore turistico.
Punti principali
Estensione dell’assunzione di coltivatori diretti nei comuni montani
L’art. 1 della legge n. 513/1995 ha modificato l’art. 18, comma 1, della legge n. 97/1994 sostituendo le parole "residenti negli stessi comuni" con "residenti in comuni montani". Ne deriva che l’assunzione in forma stagionale o a tempo parziale, senza oneri previdenziali, è ammessa anche per coltivatori diretti residenti in un comune montano diverso da quello del datore di lavoro. Resta però necessario che il lavoratore risieda sul fondo e presti abitualmente opera manuale nell’azienda agricola. La norma ha efficacia dal 19 dicembre 1995, data di entrata in vigore della legge n. 513/1995. Si precisa inoltre che non rileva, come elemento ostativo, la non coincidenza tra il comune in cui l’impresa opera e quello in cui ha sede, purché entrambi siano montani.
Riconoscimento della stagionalità per le aziende turistiche
Il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 ha integrato l’elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 dicembre 1963, n. 1525, aggiungendo alle attività svolte in colonie montane, marine e curative anche quelle esercitate dalle aziende turistiche. La voce 48 dell’elenco è stata sostituita prevedendo attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi. In conseguenza di tale modifica, anche le aziende turistiche rientrano tra quelle per le quali è possibile l’assunzione stagionale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 97/1994.
Ambito applicativo del concetto di aziende turistiche
La circolare ministeriale n. 148/95 precisa che la nuova disciplina riguarda non solo le strutture turistiche in senso stretto, ma anche gli esercizi pubblici qualificabili come aziende turistiche in ragione dei periodi di inattività dei locali. Vengono richiamate, a titolo interpretativo, le definizioni contenute nel R.D. 12 novembre 1936, n. 2302 e nella legge quadro per il turismo n. 217/1983, che individua le imprese turistiche come quelle che gestiscono strutture ricettive e relativi servizi. Il provvedimento viene ricondotto all’esigenza di colmare una lacuna normativa già evidenziata nel settore turistico.
Significato dell’espressione "senza oneri previdenziali"
Su conforme parere dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro, l’espressione contenuta nell’art. 18 della legge n. 97/1994 viene interpretata in senso ampio. Essa comprende non solo gli oneri previdenziali in senso stretto, ma anche quelli assistenziali, ivi inclusa la contribuzione al SSN.
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