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Circolare

Circolare numero 320 del 30-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i requisiti, la misura, la domanda e la documentazione necessari per ottenere l’indennità di maternità prevista dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 49/1993 a favore delle donne non occupate, nonché le modalità di liquidazione tramite INPS e le disposizioni transitorie. Sono disciplinati anche i casi di adozione o affidamento preadottivo, con importi, termini e riduzioni specifiche. Vengono inoltre indicate le regole operative per le sedi competenti, i rapporti con la Regione e la gestione degli eventuali indebiti.

Prestazione di maternità per donne non occupate della Regione Friuli-Venezia Giulia

Prestazione di maternità per donne non occupate in Friuli-Venezia Giulia

La circolare disciplina l’attuazione della prestazione economica di maternità prevista dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 24 giugno 1993 a favore delle donne non occupate residenti nella Regione. L’intervento viene realizzato tramite convenzione con la Regione, successivamente integrata a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti.

Quadro normativo e convenzione

La legge regionale prevede, nel titolo IV dedicato alle disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate, una specifica indennità di maternità. La convenzione attuativa, già trasmessa alle sedi interessate, è stata modificata con atto aggiuntivo del 22 novembre 1995 e il testo integrato è richiamato come allegato 2. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1995 ed è operativa dalla data di registrazione del decreto regionale.

Requisiti soggettivi e territoriali

L’indennità spetta alle donne che, all’inizio del periodo indennizzabile:

  • siano prive di occupazione;
  • risultino residenti, da almeno tre mesi rispetto alla data della domanda, in uno dei comuni della Regione;
  • siano prive, nell’anno precedente la domanda, di redditi personali pari o superiori alla pensione sociale in misura intera;
  • non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità, di malattia, di disoccupazione o di integrazione salariale;
  • abbiano partorito un figlio nato in un comune della Regione.

Misura dell’indennità e periodo di spettanza

L’importo base dell’indennità è pari a lire 1.000.000. Essa compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal termine del periodo indennizzabile oppure, se successiva, dalla data di presentazione della domanda.

In caso di parto prematuro, l’importo è ridotto di lire 200.000 per ogni mese di anticipo, considerando:

  • la frazione di mese fino a 15 giorni come non computabile;
  • la frazione superiore a 15 giorni come mese intero.

Non è previsto alcun incremento in caso di parto plurimo.

Domanda e documentazione per la maternità biologica

La prestazione è riconosciuta su domanda dell’interessata, da presentarsi in duplice copia secondo il facsimile allegato. La domanda può essere presentata dal compimento del sesto mese di gravidanza fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

La documentazione richiesta comprende:

  • certificato di gravidanza rilasciato dalla USL competente, con indicazione della data di inizio della gravidanza e di quella presunta del parto;
  • certificato di stato di famiglia;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

Il certificato di stato di famiglia e la documentazione relativa ai requisiti possono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Adozione e affidamento preadottivo

La circolare disciplina anche il caso di adozione o affidamento preadottivo di un bambino sino a 6 anni. In tali ipotesi spetta alle donne interessate un’indennità di lire 600.000 per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia.

Non è previsto che il beneficio spetti agli uomini.

L’indennità è aumentata di lire 300.000 per ogni altro bambino adottato o in affidamento preadottivo oltre al primo, anche se l’ingresso in famiglia non è contemporaneo, purché avvenga entro 3 mesi dall’ingresso del primo. Se l’ingresso avviene oltre tale termine, l’indennità spetta in misura piena per ciascun bambino.

Il pagamento avviene in un’unica soluzione dopo il compimento del terzo mese dall’ingresso in famiglia. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 3 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia.

Requisiti e documentazione per adozione o affidamento

Per queste ipotesi valgono i requisiti generali indicati per la maternità, con l’eccezione del requisito relativo alla nascita del bambino in Regione.

La documentazione da produrre è quella prevista in via generale, con esclusione del certificato di gravidanza e del certificato di stato di famiglia. In loro sostituzione devono essere prodotti:

  • certificato di esistenza in vita del bambino, sostituibile secondo la legge n. 15/1968 con autocertificazione;
  • copia del certificato di affidamento o del verbale dell’autorità competente attestante la data di ingresso del bambino nella famiglia.

Riduzioni dell’importo nei casi di fruizione incompleta

Se, in prossimità del compimento del sesto anno di età del minore, l’ingresso in famiglia non consente di fruire di tutti e tre i mesi di prestazione, l’indennità è ridotta di un terzo per ogni mese, vale a dire di lire 200.000.

Lo stesso criterio si applica nei casi di scadenza o revoca dell’affidamento preadottivo nel corso dei tre mesi.

Se l’impossibilità di fruire integralmente del beneficio riguarda uno solo dei bambini entrati contemporaneamente in famiglia, la riduzione opera per un terzo dell’aumento previsto, cioè per lire 100.000 mensili. Se invece l’ingresso non è contemporaneo, la riduzione si applica sulla quota spettante per il bambino interessato dal superamento del limite di età o dalla fine/revoca dell’affidamento.

Anche in questi casi la frazione di mese fino a 15 giorni non si computa, mentre quella superiore è considerata mese intero.

Liquidazione, istruttoria e rapporti tra sedi

La sede competente per territorio istruisce la domanda sulla base della documentazione presentata e trasmette una copia alla Sede di Trieste, che cura la liquidazione tramite la procedura "Pagamenti vari".

La Sede di Trieste provvede all’erogazione dell’importo dovuto, mentre la sede che ha ricevuto la domanda deve inviare tempestivamente la documentazione per consentire il rispetto del termine convenzionale di 60 giorni.

La sede territorialmente competente attesta poi, in sede di rendiconto annuale, che per ciascuna beneficiaria sussistono le condizioni previste dalla legge regionale.

Recuperi di indebito e conservazione della documentazione

Gli eventuali recuperi di somme indebitamente erogate vengono segnalati alla Regione, che cura direttamente i relativi adempimenti. Se l’indebito è imputabile all’Istituto, il recupero è effettuato direttamente dall’INPS; i casi in cui il recupero non sia stato materialmente possibile devono comunque essere segnalati alla Regione.

La documentazione relativa alle prestazioni erogate in base alla convenzione deve essere conservata a disposizione della Regione per un periodo di dieci anni dall’ultimo eventuale atto interruttivo della prescrizione.

Disposizioni transitorie

Le sedi devono accogliere anche le domande presentate da aventi diritto che abbiano partorito, oppure ottenuto il bambino in adozione o affidamento preadottivo, nel periodo compreso tra il 10 luglio 1993, data di entrata in vigore della legge regionale, e il 22 dicembre 1995, data di entrata in vigore dell’atto aggiuntivo alla convenzione.

In tali casi si applicano i criteri previsti dalla convenzione. Se il parto è già avvenuto, il certificato di gravidanza rilasciato dalla USL può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, attestante la durata della gravidanza.

In mancanza di indicazioni diverse, anche per queste domande il termine di presentazione è quello di 180 giorni, decorrente dal 22 dicembre 1995.

Punti principali

Quadro normativo e convenzione attuativa

La prestazione deriva dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 24 giugno 1993, n. 49, recante norme per il sostegno delle famiglie e la tutela dei minori. L’art. 15, relativo alla tutela della maternità delle donne non occupate, prevede una specifica indennità di maternità. L’attuazione avviene tramite convenzione con la Regione, successivamente integrata con atto aggiuntivo del 22 novembre 1995. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1995 ed è operativa dalla data di registrazione del decreto regionale.

Requisiti per l’indennità di maternità

L’indennità spetta alle donne che, all’inizio del periodo indennizzabile, siano prive di occupazione; risultino residenti in un comune della Regione da almeno tre mesi alla data della domanda; non dispongano, nell’anno precedente alla domanda, di redditi personali pari o superiori alla pensione sociale in misura intera; non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità, malattia, disoccupazione o integrazione salariale; e abbiano partorito un figlio nato in un comune della Regione.

Misura della prestazione e periodo indennizzabile

L’importo base è pari a lire 1.000.000 e spetta per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dal termine del periodo indennizzabile o dalla presentazione della domanda se successiva. In caso di parto prematuro, l’indennità si riduce di lire 200.000 per ogni mese di anticipo, calcolando la frazione fino a 15 giorni come non computabile e quella superiore come mese intero. Non è previsto incremento in caso di parto plurimo.

Domanda e documentazione per parto

La domanda va presentata in duplice copia, secondo il facsimile allegato, tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto. La documentazione richiesta comprende il certificato di gravidanza rilasciato dalla USL competente, con indicazione della data di inizio della gravidanza e di quella presunta del parto, il certificato di stato di famiglia e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Il certificato di stato di famiglia e la documentazione sui requisiti possono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 15/1968.

Adozione e affidamento preadottivo

Per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un bambino fino a 6 anni spetta alle donne un’indennità di lire 600.000 per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia. Non è previsto il beneficio per gli uomini. L’importo aumenta di lire 300.000 per ogni altro bambino adottato o in affidamento preadottivo oltre al primo, se l’ingresso avviene entro 3 mesi dal primo; se l’ingresso è successivo, spetta la misura piena per ciascun minore. La domanda va presentata entro 3 mesi dall’ingresso in famiglia e la prestazione è corrisposta in un’unica soluzione dopo il terzo mese.

Requisiti, documenti e riduzioni nei casi di adozione o affidamento

Per questi casi si applicano i requisiti generali, salvo quello relativo alla nascita del figlio in Regione, che non opera. Occorre produrre la documentazione prevista per la maternità, esclusi il certificato di gravidanza e il certificato di stato di famiglia; in luogo di questi ultimi occorre un certificato di esistenza in vita del bambino, eventualmente autocertificabile ai sensi della legge n. 15/1968, oltre alla copia del certificato di affidamento o del verbale dell’autorità competente con la data di ingresso del bambino in famiglia. L’indennità si riduce di un terzo per ogni mese se, per l’età del minore prossima al sesto anno o per scadenza/revoca dell’affidamento preadottivo, non sia possibile fruire dei tre mesi interi. Per più minori la riduzione si applica alla sola quota riferita al bambino interessato.

Liquidazione, istruttoria e gestione degli indebiti

La sede competente per territorio svolge l’istruttoria della domanda e invia una copia alla Sede di Trieste, che provvede alla liquidazione tramite la procedura "Pagamenti vari" e all’erogazione dell’importo dovuto. La Sede che riceve la domanda deve trasmettere la documentazione in tempo utile per rispettare il termine convenzionale di 60 giorni. La Sede competente attesta poi, in sede di rendiconto annuale, il possesso dei requisiti per ciascuna beneficiaria. Gli eventuali recuperi di indebito sono segnalati alla Regione, che provvede direttamente; se l’indebito è imputabile all’Istituto, il recupero è curato direttamente dall’INPS. La documentazione delle prestazioni deve essere conservata a disposizione della Regione per dieci anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.

Norme transitorie

Le sedi devono accogliere anche le domande relative a parti, adozioni o affidamenti preadottivi avvenuti tra il 10 luglio 1993, data di entrata in vigore della legge regionale n. 49/1993, e il 22 dicembre 1995, data di entrata in vigore dell’atto aggiuntivo alla convenzione. In tali ipotesi si applicano i criteri della convenzione richiamata; se il parto è già avvenuto, il certificato di gravidanza può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 attestante la durata della gravidanza. In assenza di specifiche diverse, anche per queste domande vale il termine di 180 giorni decorrente dal 22 dicembre 1995.

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