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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9674/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con dichiarazione trasmessa via PEC il 10/11/2021 il difensore ha rinunciato al ricorso, segnalando la sopravvenuta revoca della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che tale sopravvenienza determini la carenza di interesse del ricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sul merito (richiamando la mancata applicazione delle pronunce di cui all'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza (28/6/2021) che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Gip. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e carenza di concretezza nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, nonché violazione dell'art. 274, lett. a), c.p.p., relativamente ai presupposti della misura cautelare (contestazioni connesse agli artt. 110 e 319 c.p. e, per altro capo, artt. 110 e 317 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per la contestazione di concorso di persone nel reato; la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma richiamata tra le imputazioni poste a fondamento della misura cautelare; non esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 317 cod. pen.

    Ulteriore norma penale citata nell'atto di impugnazione relativa a capi contestuali; non oggetto di valutazione di merito nella decisione di inammissibilità.

  • art. 274, lett. a), cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente per denunciare vizi procedurali rispetto alla motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio; la Corte non ne ha esaminato il fondamento sostanziale per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per precisare che, avendo dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non sono seguite pronunce sul merito della questione.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare sopravvenuta prima della decisione può determinare la sopravvenuta mancanza di interesse al giudizio di cassazione, rendendo il ricorso inammissibile se il ricorrente rinuncia formalmente al gravame.
  • Per mantenere l'interesse del ricorso nonostante la revoca della misura, il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale (es. pretesa di declaratoria di illegittimità con effetti ulteriori, conseguenze patrimoniali o disciplinari), altrimenti il giudice di legittimità non entrerà nel merito.
  • La rinuncia al ricorso deve essere formalmente comunicata (ad esempio via PEC dal difensore) e produce l'estinzione del processo di cassazione rispetto al capo impugnato, impedendo pronunce di merito.
  • Le censure riguardanti vizi di motivazione o violazioni procedurali (come quelle richiamanti l'art. 274 c.p.p.) vengono esaminate dalla Corte solo se permane un interesse attuale del ricorrente; in assenza di tale interesse restano prive di esito pratico.
  • Quando si valuta se proseguire con un ricorso dopo la revoca di una misura cautelare, è opportuno considerare eventuali effetti residui (conseguenze penali, civili o disciplinari) e, se occorre un accertamento definitivo, non rinunciare prematuramente al gravame.

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