Cassazione Penale, Sentenza n. 22663/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le condanne confermate dalla Corte d'appello: Lamacchia ha censurato la qualificazione della sua condotta come concorso esterno all'associazione di traffico di cocaina (art. 110 c.p. e art. 74 DPR 309/90), sostenendo che la sentenza si fonda su un unico episodio di acquisto (13 settembre 2017) privo di riscontri di consegne/cessioni a favore del sodalizio, sull'assenza di contatti con i membri intranei (es. Dico, Sarcina) e su interpretazioni apodittiche delle intercettazioni criptiche; ha chiesto anche la riqualificazione, in via subordinata, ai reati meno gravi previsti dagli artt. 73 comma 4 o 5 DPR 309/90. Sarcina ha contestato l'esistenza stessa dell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90, deducendo insufficienza e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori, carenza dell'elemento organizzativo (assenza di logistica, cassa comune, ruoli definibili), uso di acquisizioni probatorie provenienti da giudizi diversi e travisamento/errata valutazione delle intercettazioni; ha chiesto inoltre la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente confermato la ricostruzione del Tribunale (c.d. doppia conforme) con motivazione logica e persuasiva, e che i motivi di ricorso si limitino a chiedere una diversa rivalutazione del merito delle prove, rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto a Lamacchia, la Corte ha condiviso la qualificazione come concorrente esterno ritenendo che il complesso delle intercettazioni e dei contatti (anche con corrieri e fornitori) dimostri l'intento di procurare cocaina per garantire l'operatività del sodalizio capeggiato dal marito; ha escluso la riqualificazione ai commi 4 o 5 dell'art. 73 per le ragioni esposte in sentenza (contesto associativo e finalità della fornitura). Quanto a Sarcina, la Corte ha ritenuto provata l'esistenza del sodalizio sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, degli elementi intercettativi e del quadro probatorio complessivo; ha respinto le censure sulla presunta mancanza di riscontri organizzativi specifici. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende. La sentenza conferma dunque le responsabilità determinate in primo e secondo grado per i reati contestati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per Sarcina; concorso esterno e acquisto di cocaina per Lamacchia).
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un patto associativo, disponibilità stabile di risorse umane/materiali e un apporto individuale apprezzabile e non episodico; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti nel caso concreto alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e del quadro intercettivo
Codice penale art. 110
Regola il concorso di persone nel reato: la condotta della Lamacchia è stata qualificata come apporto esterno (concorso esterno) all'associazione, ai sensi combinati del concorso di persone e dell'art.74
DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) art. 73 commi 1, 4 e 5
Art. 73 riguarda il traffico/ detenzione a fini di spaccio: la Corte ha escluso la riqualificazione in fattispecie di minor gravità ex commi 4 o 5 per l'episodio contestato, ritenendo rilevante il contesto associativo e la finalità di rifornire il sodalizio
Codice di procedura penale art. 192
Disciplina i criteri di valutazione delle prove; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di attendibilità che rimane in primo luogo compito del giudice del merito
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c)
Limita i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato che non è consentita una revisione di merito della valutazione delle prove e che le doglianze consistenti in una diversa interpretazione del compendio probatorio sono inammissibili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per proporre una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che ripropongono in termini generici le stesse doglianze già esaminate in appello sono inammissibili.
- In tema di associazione per stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) occorrono tre elementi essenziali: patto associativo (anche informale), risorse sufficienti per l'attuazione del programma criminoso e apporto individuale non episodico. L'elemento organizzativo può essere minimo purché sussista continuità e coordinamento.
- Il concorso esterno all'associazione può essere riconosciuto anche sulla base di una fornitura isolata se dal contesto emerge che la fornitura era destinata a garantire la continuità dell'attività dell'associazione (finalità, scambi ripetuti, modalità comunicative, ruolo dell'acquirente).
- Le intercettazioni criptiche o allusive possono valere come prova se il giudice di merito dà una motivata interpretazione e la difesa non propone una spiegazione alternativa plausibile e concreta.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova rilevante se convergono sul nucleo essenziale dei fatti e sono supportate da riscontri esterni; divergenze su dettagli circostanziali non escludono automaticamente l'attendibilità complessiva.
- L'assoluzione per specifici episodi di reato-fine non impedisce di valutare quegli stessi comportamenti, se rilevanti, ai fini della prova del reato associativo, purché la pronuncia liberatoria non abbia esplicitamente escluso il fatto rilevante.
- In presenza di una 'doppia conforme' (Tribunale e Corte d'appello concordi), il giudice di cassazione richiede la dimostrazione di un vizio giuridico o di manifesta illogicità della motivazione per ammettere il ricorso; la carenza di replica specifica a tutte le censure in questo contesto non è di per sé novativo.
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