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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila per il riesame, demandando alla stessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contenzioso riguarda l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a maggior reddito di partecipazione per l'anno 2002 imputato alla Meclan s.a.s. e, per riflesso, ai soci. In primo grado la CTP di L'Aquila aveva accolto il ricorso degli eredi, condividendo la motivazione di una sentenza della CTR di Roma che aveva ritenuto illegittima la rettifica presuntiva del reddito per mancanza di un ragionamento presuntivo qualificato. L'Agenzia ricorse in appello contro tale accoglimento. La Suprema Corte ha esaminato il procedimento e ha rilevato una violazione del litisconsorzio necessario: in tema di rettifica dei redditi delle società di persone ex art. 5 TUIR l'atto impositivo è unitario e richiede la partecipazione della società e di tutti i soci nel giudizio. Poiché nel processo erano parte solo gli eredi di uno dei soci e non la società né l'altro socio, è mancato il contraddittorio necessario.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)

    Stabilisce l'unitarietà dell'accertamento per le società di persone; la Corte ha ritenuto che questo principio comporti il litisconsorzio necessario tra società e soci ogniqualvolta l'atto impositivo sia unitario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1

    Norma processuale che regola il litisconsorzio nel processo tributario; la Corte l'ha richiamata per affermare la necessità della partecipazione di tutti gli obbligati quando l'accertamento è unitario.

  • Codice di procedura civile, art. 156 e art. 159

    Le violazioni del contraddittorio e del litisconsorzio necessario determinano la nullità delle attività processuali conseguenti; la Corte ha disposto la nullità e il rinvio al primo giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Norma sulla motivazione della sentenza; l'Ufficio aveva denunciato motivazione insufficiente per relationem, principio comunque richiamato ma non decisivo rispetto alla nullità per litisconsorzio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Dispositivo processuale relativo ai motivi dell'appello; invocato dall'Agenzia per censurare la motivazione della CTR, ma la Corte ha fondato la decisione sulla carenza del litisconsorzio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; utilizzato dall'Agenzia per censurare la motivazione del giudice d'appello.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 3

    Norma richiamata nelle difese di merito circa i presupposti delle rettifiche presuntive in materia di IVA; citata nella motivazione di primo grado rispetto alla illegittimità della rettifica presuntiva.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 41, 42

    Disposizioni sul potere accertativo dell'Amministrazione e sulle presunzioni; la CTP e la CTR di merito avevano ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito un ragionamento presuntivo qualificato.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola la prova e l'onere della prova; richiamata nella motivazione di merito in tema di insufficienza delle deduzioni e documentazione fornite dal contribuente.

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacità contributiva; evocato nella discussione sulla legittimità della rettifica e dell'accertamento fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Regola la compensazione delle spese processuali; le contribuenti avevano censurato l'applicazione della compensazione da parte della CTR come motivazione apparente, chiedendo che la deroga alla soccombenza richieda gravi ed eccezionali ragioni.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45

    Modifica in tema di competenze e spese processuali richiamata dalle parti in relazione alla compensazione delle spese; la Corte non ha risolto definitivamente la questione delle spese prima del rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    Prevede risarcimento per lite temeraria; le contribuenti hanno chiesto la condanna dell'Agenzia per cassazione temeraria, istanza non decisa nel merito a causa della declaratoria di nullità e del rinvio.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo è relativo a società di persone ai sensi dell'art. 5 TUIR, l'accertamento è unitario e sussiste litisconsorzio necessario: società e tutti i soci devono essere parte nel giudizio, salvo questioni personali che non riguardino l'unicità dell'accertamento.
  • La mancata partecipazione della società o di uno dei soci in giudizio configura violazione del contraddittorio e determina la nullità delle attività processuali conseguenti con rimessione al primo giudice per il rinnovato contraddittorio.
  • Il richiamo per relationem a sentenze di altri giudici è ammesso, ma il giudice d'appello deve comunque mostrare di aver valutato criticamente le doglianze e di avere una propria ratio decidendi; tuttavia la carenza di motivazione può essere superata solo se non sussistono nullità procedurali più gravi come il difetto di litisconsorzio.
  • In presenza di questioni processuali rilevanti (come il litisconsorzio), il giudice di legittimità può cassare per nullità e rinviare senza decidere sul merito delle censure di legittimità o di merito.
  • La compensazione delle spese richiede giustificazioni concrete e, per derogare alla regola della soccombenza, devono sussistere gravi ed eccezionali ragioni; l'eventuale richiesta di risarcimento per lite temeraria va valutata solo dopo che il giudizio sia definito sul merito.

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