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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11344/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il Tribunale di Padova, con decreto dell’8 luglio 2015, aveva dichiarato risolto per grave inadempimento il concordato preventivo liquidatorio della società e contestualmente aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 72/2016 depositata il 19 gennaio 2016, aveva rigettato il reclamo. Il piano prevedeva il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento del 45% dei crediti chirografari; secondo il commissario giudiziale, una stima più realistica era pari al 33%. Gli immobili erano rimasti invenduti dopo plurimi esperimenti di vendita e, considerato anche il tempo trascorso, i giudici di merito avevano ritenuto che non fosse ragionevolmente possibile soddisfare i creditori nei termini e nella misura prospettati. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 132, 135, 137, 138 e 186 L. fall., sostenendo che la risoluzione avrebbe dovuto essere pronunciata con sentenza, con la sottoscrizione del relatore e una motivazione, e contestando che la clausola di compatibilità consentisse di discostarsi dalla disciplina del concordato fallimentare. Con il secondo motivo, deducevano la violazione degli artt. 1256, secondo comma, 1453, 1455 e 1464 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo: sostenevano che la risoluzione presupponesse un inadempimento imputabile al debitore e la definitiva impossibilità dell’adempimento o il venir meno dell’interesse di tutti i creditori, mentre nel caso concreto la mancata vendita dei beni non sarebbe stata imputabile ai debitori e la domanda era stata proposta da un solo creditore. Contestavano inoltre la mancata audizione degli altri creditori.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carente esposizione dei fatti: la riproduzione degli atti processuali non determina di per sé l’inammissibilità quando i fatti rilevanti emergono chiaramente dall’illustrazione dei motivi. Ha rigettato il primo motivo: nella risoluzione del concordato preventivo il rinvio agli artt. 137 e 138 L. fall. opera nei limiti della compatibilità e non impone la forma della sentenza; il provvedimento può essere emesso con decreto e non richiede la sottoscrizione del relatore, pur dovendo essere motivato. L’eventuale vizio della risoluzione può essere fatto valere, quando ne segua la dichiarazione di fallimento, con il reclamo contro quest’ultima. Ha rigettato anche il secondo motivo: nel concordato preventivo con cessione dei beni rileva l’oggettivo venir meno della funzione del concordato, quando una ragionevole previsione mostri che il ricavato non consentirà una soddisfazione non irrisoria dei chirografari e il pagamento integrale dei privilegiati; non è necessario accertare la colpa del debitore. La legittimazione alla domanda di risoluzione spetta a ciascun creditore, senza necessità dell’adesione degli altri, che non sono litisconsorti necessari né devono essere avvisati. Il ricorso è stato quindi rigettato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo la statuizione riferita ai ricorrenti, alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, postula che il ricorso contenga una narrazione chiara ed esauriente, anche se non analitica o dettagliata, della vicenda sostanziale e processuale, dalla quale risultino tutti gli elementi necessari a consentire di prendere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza dover accedere ad altri atti del processo

    Il requisito di esposizione sommaria dei fatti è soddisfatto quando il ricorso consente di comprendere la vicenda e le censure senza consultare altri atti; la riproduzione degli atti processuali non comporta automaticamente inammissibilità se i profili rilevanti risultano comunque chiari dall’illustrazione dei motivi.

  • art. 186 L. fall.

    per effetto della clausola di compatibilità che lo accompagna, il rinvio alla L.Fall., artt. 137 e 138, contenuto nell’art. 186, u.c., non può essere esteso alla forma del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo, il quale, a differenza di quello di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare, non dev’essere pronunciato con sentenza, ma con decreto, avuto riguardo alla diversità dei relativi effetti, che non consistono nell’automatica dichiarazione di fallimento

    Il rinvio agli artt. 137 e 138 L. fall. per la risoluzione del concordato preventivo opera solo in quanto compatibile e non impone la forma della sentenza: la risoluzione è pronunciata con decreto, poiché non comporta automaticamente la dichiarazione di fallimento.

  • art. 135 c.p.c.

    non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la pronuncia di risoluzione non richiedesse, oltre alla sottoscrizione del presidente del collegio, quella del relatore, la cui necessità dev’essere esclusa, ai sensi dell’art. 135 c.p.c., allorquando, come nella specie, il provvedimento, nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto, per espressa disposizione di legge

    Quando la legge prescrive che la decisione collegiale sia emessa in forma di decreto, l’art. 135 c.p.c. esclude la necessità della sottoscrizione del relatore, anche se il provvedimento ha natura decisoria.

  • art. 186, comma 1, L. fall.

    in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che ai fini della risoluzione è sufficiente, a norma della L.Fall., art. 186, che l’accordo sia oggettivamente venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare in misura non irrisoria i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati

    Nel concordato preventivo con cessione dei beni la risoluzione è giustificata quando una ragionevole previsione, formulata dal giudice di merito, mostri che il ricavato non permetterà una soddisfazione non irrisoria dei creditori chirografari e integrale dei privilegiati.

  • art. 186, comma 1, L. fall.

    nel giudizio di risoluzione gli stessi non rivestono la qualità di litisconsorti necessari e non devono neppure essere avvisati, spettando la legittimazione passiva esclusivamente al debitore ed all’eventuale garante, nonchè all’assuntore, ove non sia prevista la liberazione del debitore.

    La domanda di risoluzione può essere proposta da ciascun creditore senza adesione o partecipazione necessaria degli altri creditori; la legittimazione passiva spetta al debitore e, nei casi indicati dalla decisione, al garante o all’assuntore.

  • art. 1977 c.c.

    quest’ultima, in tale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, inquadrabile nella disciplina dettata dall’art. 1977 c.c., non comporta (salvo patto contrario) il trasferimento dei beni ceduti con la conseguente liberazione immediata del debitore, ma il trasferimento in favore degli organi della procedura concordataria legittimazione a disporre nei beni ceduti, onde procedere alla loro liquidazione

    Nella cessione dei beni ai creditori rilevante per il concordato, salvo patto contrario, la consegna non trasferisce immediatamente la proprietà né libera il debitore: attribuisce agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni e liquidarli.

  • art. 1984 c.c.

    e produce la liberazione del debitore, a norma dell’art. 1984 c.c., soltanto quando i creditori conseguono sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti

    Nella cessione dei beni ai creditori la liberazione del debitore si produce soltanto quando i creditori abbiano ricevuto dal ricavato della liquidazione le somme loro spettanti.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il rinvio alle norme sulla risoluzione del concordato fallimentare opera solo nei limiti della compatibilità; la risoluzione è pronunciata con decreto e non richiede la sottoscrizione del relatore quando la legge prescrive tale forma, ferma la necessità di una motivazione adeguata.
  • Se alla risoluzione del concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, gli eventuali vizi della risoluzione possono essere fatti valere mediante reclamo contro la dichiarazione di fallimento.
  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la risoluzione può essere disposta quando, sulla base di una ragionevole previsione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il ricavato della liquidazione non consenta una soddisfazione non irrisoria dei creditori chirografari e il pagamento integrale dei creditori privilegiati; non occorre dimostrare la colpa del debitore.
  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la consegna non libera immediatamente il debitore: salvo patto contrario, gli organi della procedura ricevono la legittimazione a disporre dei beni e la liberazione si verifica quando i creditori conseguono le somme loro spettanti sul ricavato.
  • La domanda di risoluzione del concordato preventivo può essere proposta da ciascun creditore. Gli altri creditori non sono litisconsorti necessari e non devono essere avvisati nel relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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