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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19415/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento per somme non versate a seguito di adesione a un condono fiscale relativo agli anni 2003 e 2004, deducendo la nullità della notifica della cartella. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo nulla la notifica perché l'agente della riscossione non aveva dimostrato l'invio della raccomandata informativa al legale rappresentante della società, sicché la notifica effettuata a un soggetto incaricato della ricezione degli atti presso la sede era invalida. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 145, 146 e 160 c.p.c., sostenendo che la decisione impugnata fosse inconferente rispetto alla fattispecie e che, comunque, la nullità fosse esclusa per raggiungimento dello scopo dell'atto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo sul merito nei limiti consentiti, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado proposto dalla società contribuente. La Corte ha ritenuto decisivo il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tassativamente previste. Nel caso concreto, la società non aveva svolto difese sul punto e non aveva dimostrato l'interesse ad agire richiesto dalla norma sopravvenuta, con conseguente inammissibilità dell'originario ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare il divieto di porre a base della decisione fatti non allegati o contestati dalle parti.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte lo applica ai giudizi pendenti; la norma rende non impugnabile l'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi dimostrati dal debitore.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021

    È la disposizione che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato nel motivo di ricorso quale norma in tema di notificazioni degli atti tributari.

  • artt. 145, 146 e 160 c.p.c.

    Invocati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della notificazione e alle eventuali nullità.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per ribadire che sono impugnabili gli atti impositivi o della riscossione, non l'estratto di ruolo in sé.

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    Citato in relazione alla riscossione dei crediti contributivi e previdenziali tramite le norme sull'esazione delle imposte dirette.

  • art. 18 d.lgs. n. 46/1999

    Citato per il medesimo ambito della riscossione delle entrate pubbliche extratributarie.

  • art. 27 l. n. 689/1981

    Richiamato quanto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le norme per l'esazione delle imposte dirette.

  • art. 206 d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato in relazione alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Citato tra i casi tassativi in cui la cartella o il ruolo invalidamente notificati sono direttamente impugnabili per il pregiudizio alla partecipazione alle procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Citato tra le verifiche che possono determinare il pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per ammettere il deposito di documenti anche in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale riferite alla disciplina dell'estratto di ruolo, ritenute manifestamente infondate.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico che riporta dati della cartella o del ruolo e non è, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla legge e a condizione che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio all'interesse ad agire.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché incide sulla condizione dell'azione e quindi sulla decisione ancora da adottare.
  • L'interesse ad agire ha natura dinamica e può essere allegato e dimostrato fino alla decisione, anche nel giudizio di legittimità, con i mezzi processuali consentiti.
  • In mancanza di allegazione e prova del pregiudizio richiesto dalla norma, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda secondo i fatti allegati, ma non può fondare la decisione su fatti non dedotti o contestati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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