Ordinanza n. 118/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: dei decreti di decadenza, a cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, comunicati via p.e.c. il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: otto decreti di decadenza dai nulla osta al lavoro subordinato richiesti per altrettanti lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato otto provvedimenti di decadenza adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In una precedente ordinanza, non appellata, il TAR aveva respinto la domanda cautelare relativamente a tre lavoratori, per i quali non era stata provata la tempestiva presentazione della domanda di visto d'ingresso entro il periodo di validità di 180 giorni del nulla osta. Per gli altri cinque lavoratori, il procedimento era stato riaperto d'ufficio dall'amministrazione, con acquisizione dei pareri della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro. La tutela cautelare era stata provvisoriamente accordata per tali posizioni, con invito alla Prefettura a depositare i provvedimenti finali. Nelle more, l'amministrazione ha adottato distinti provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio dei nulla osta relativi ai cinque lavoratori. Tali provvedimenti non sono stati impugnati con motivi aggiunti né con ricorso autonomo, sebbene i termini per impugnarli fossero ancora pendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare residua relativa ai cinque lavoratori. Ha ritenuto che i decreti di decadenza fossero stati superati dalla riapertura dei procedimenti e dai successivi provvedimenti di rigetto delle istanze di nulla osta. Poiché questi ultimi atti non erano stati impugnati, non sussisteva il fumus boni iuris necessario per mantenere o concedere la tutela cautelare contro i precedenti decreti di decadenza. Per le altre tre posizioni, la domanda cautelare era già stata respinta con la precedente ordinanza. Le ulteriori spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, tra cui il fumus boni iuris.
art. 5 d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme all'art. 52 del medesimo decreto, quale base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a identificare la società e i lavoratori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi delle parti interessate.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 5, quale ulteriore base normativa dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare, l'amministrazione riapre il procedimento relativo all'atto impugnato e adotta un successivo provvedimento conclusivo sfavorevole, il precedente atto può risultare superato; la tutela cautelare contro quest'ultimo non può essere accordata se il nuovo provvedimento non è stato impugnato con motivi aggiunti o con ricorso autonomo.
- La permanenza del fumus boni iuris deve essere verificata con riferimento all'assetto provvedimentale vigente al momento della decisione cautelare; l'adozione di un successivo provvedimento non impugnato può escludere la sussistenza del fumus rispetto all'atto originariamente gravato.
- La riapertura d'ufficio del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento conclusivo non determinano automaticamente l'accoglimento della domanda cautelare originaria, ove il nuovo atto costituisca il risultato attuale dell'esercizio del potere amministrativo e non sia stato autonomamente contestato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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