Sentenza n. 2438/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l''annullamento e/o modifica, previa sospensiva, della graduatoria del concorso nazionale, per esami e titoli, per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, indetto con decreto 2788/23, approvata con Decreto 2187/24 del Reg. Decreti Dipartimentali approvata con Decreto n. 2187 del 9.08.24, del Registro Decreti Dipartimentali, come rettificata, in data 19.08.24 poiché non essendo stati illegittimamente considerati alcuni titoli, culturali e di servizio, dichiarati, posseduti e documentati dalla ricorrente ed essendole stato tardivamente ed illegittimamente detratto un decimo di punto dalla prova scritta, non è inserita tra i vincitori .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso nazionale per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, approvata e successivamente rettificata, nonché la valutazione dei titoli e la decurtazione di un decimo dalla prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria deducendo l’illegittima mancata valutazione o il mancato corretto inquadramento di vari titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda, nonché l’illegittima decurtazione di un decimo di punto dalla prova scritta in relazione al quesito n. 73. Quanto ai titoli culturali, ha sostenuto che il diploma triennale di specializzazione in Archeologia classica dovesse essere valutato nella categoria A.3, che alcuni master fossero riconducibili alle categorie A.6, A.7 o A.8 e che gli errori di collocazione commessi nella domanda dovessero essere corretti mediante soccorso istruttorio. Quanto ai titoli di servizio, ha chiesto il riconoscimento di punteggi ulteriori per incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico, funzioni strumentali e partecipazione a comitati di valutazione. Ha quindi dedotto che il punteggio complessivo corretto l’avrebbe collocata tra i vincitori. Con riferimento alla prova scritta, ha contestato la rettifica intervenuta dopo la correzione del quesito n. 73, sostenendo che due risposte fossero plausibili e che la modifica tardiva della risposta corretta non potesse pregiudicarla. La ricorrente ha rinunciato al motivo concernente il criterio di conversione del punteggio dei titoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al diploma di specializzazione in Archeologia classica, ha rilevato che, anche considerandolo quale diploma di specializzazione, esso non rientra nell’elenco chiuso dei diplomi di perfezionamento previsto dall’allegato 4 al decreto direttoriale 31 marzo 2005, richiamato dalla categoria A.3 della Tabella A al d.m. 138/2017. Il titolo non poteva neppure essere riconosciuto nelle categorie A.7 e A.8, già sature per effetto dei titoli riconosciuti alla candidata, né nella categoria A.6, riservata a master o titoli equiparati attinenti allo specifico profilo professionale del dirigente scolastico. Il Collegio ha poi escluso che gli errori di indicazione dei titoli culturali e di servizio imponessero l’attivazione del soccorso istruttorio. L’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità dei candidati e con la par condicio. L’amministrazione può correggere autonomamente un errore immediatamente riconoscibile, ma non può sostituirsi al candidato nella rivalutazione sostanziale dei titoli o nell’inserimento di titoli non correttamente indicati, quando l’errore non sia di immediata percezione. Nel caso concreto non era stata provata la riconoscibilità automatica degli errori. Quanto al quesito n. 73, il TAR ha rilevato anzitutto che la rettifica ministeriale era stata adottata con nota del 29 maggio 2025 e non era stata impugnata, con conseguente profilo di improcedibilità della censura. Nel merito, ha comunque ritenuto corretta la rettifica: il testo normativo distingueva il termine del 30 novembre, entro il quale il programma annuale e la relazione illustrativa dovevano essere sottoposti ai revisori, dal termine del 31 dicembre, entro il quale i revisori dovevano rendere il parere. La risposta indicata dalla candidata era pertanto errata. Il motivo relativo al criterio di conversione dei titoli era stato rinunciato. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.m. 107/2023
I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza.
La graduatoria deve essere formata sulla base dei titoli valutabili secondo la Tabella A al d.m. 138/2017.
Tabella A al d.m. 138/2017, categoria A.3
Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005.
La categoria A.3 ha portata tipizzata e comprende esclusivamente i diplomi di perfezionamento equiparati e inclusi nell’elenco chiuso dell’allegato 4; un titolo non ricompreso nell’elenco non è valutabile in tale categoria.
Tabella A al d.m. 138/2017, categorie A.6, A.7 e A.8
master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati
La valutabilità dei master dipende dalla specifica pertinenza della categoria e dai limiti numerici previsti dal bando; un titolo non pertinente o riferibile a una categoria già satura non può essere ulteriormente computato.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
regolarizzare o integrare una documentazione carente
Il soccorso istruttorio consente la regolarizzazione o integrazione documentale, ma non può essere utilizzato per superare errori non immediatamente riconoscibili che richiedano una valutazione sostanziale dei titoli, in contrasto con l’autoresponsabilità dei candidati e la par condicio.
art. 5, comma 8, d.i. 28 agosto 2018, n. 129
Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere ... entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Il 30 novembre è il termine per la sottoposizione del programma e della relazione ai revisori; il 31 dicembre è il termine per la resa del parere. La distinzione rende errata la risposta che indica il 31 dicembre come termine per la sottoposizione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio non consente di sostituire o correggere d’ufficio indicazioni del candidato che richiedano una valutazione sostanziale dei titoli; esso opera soltanto per carenze o errori immediatamente riconoscibili e deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio dei concorrenti.
- Quando una disciplina concorsuale richiama un elenco tassativo di titoli valutabili, un titolo non incluso nell’elenco non può essere ricondotto per analogia alla categoria prevista, anche se presenta caratteristiche formative astrattamente comparabili.
- La valutazione di un titolo di studio deve rispettare sia la tipologia formale del titolo sia la pertinenza materiale richiesta dalla specifica categoria della tabella concorsuale; un titolo non pertinente al profilo indicato dal bando non è valutabile nella relativa voce.
- Se una rettifica della risposta esatta a un quesito concorsuale è adottata con un atto autonomo non impugnato, la relativa censura può diventare improcedibile; in ogni caso, la rettifica è legittima quando applica correttamente una disposizione normativa che distingue tra il termine per sottoporre un atto ai revisori e quello entro cui i revisori devono rendere il parere.
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