Sentenza del 18/11/2024 n. 16186 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento fiscali relativi agli anni d'imposta 2015-2019 (principalmente 2016-2019), censurando la qualificazione come fittizio del contratto di appalto di servizi di facchinaggio stipulato con Fercam S.p.A. Il ricorrente sosteneva la genuinità dell'appalto e la legittimità dell'attività consortile di acquisizione e ripartizione di prestazioni svolta tramite cooperative consorziate; l'Agenzia sosteneva invece che l'appalto era simulato e mascherava una illecita somministrazione di manodopera, fondandosi su indagini della Guardia di Finanza e su elementi indiziari (controllo diretto di Fercam sul personale, determinazione del monte ore e del compenso da parte di Fercam, inserimento stabile del personale nelle filiali, mancanza di struttura e capitalizzazione del Consorzio e delle cooperative fornitrici, tracciamento e coordinamento tramite sistema informativo di Fercam, compenso a cottimo determinato dal committente): in sostanza il Consorzio sarebbe stato mero soggetto interposto e le cooperative "imprenditori apparenti".
La decisione
Il giudice ha dichiarato tardivi i ricorsi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; ha esaminato nel merito gli avvisi relativi al 2018 e 2019 e li ha confermati. Per il 2018 sono state ritenute indeducibili per IRES/IRAP spese per € 690.918,00 e indetraibile l'IVA per € 152.001,96. Per il 2019 sono state ritenute indeducibili per IRES/IRAP spese per € 48.226,00 e indetraibile l'IVA per € 10.610,00. Il ricorso è stato rigettato e il Consorzio condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell'Agenzia per € 10.000,00 oltre spese generali al 15%. La Corte ha ritenuto provati, con presunzioni gravi, precise e concordanti, gli elementi di fittizietà e l'inesistenza oggettiva delle operazioni, addebitando al contribuente l'onere di provare la genuinità dell'appalto, prova che non è stata fornita.
Norme richiamate
Cassazione - sentenza 34747/2019
In caso di somministrazione irregolare di manodopera camuffata da appalto fittizio l'IVA assolta sulle fatture emesse dal presunto appaltatore non è detraibile perché l'operazione è da considerare soggettivamente inesistente.
Cassazione - sentenze 20901/2020 e 25540/2013
Cass. nn. 20901/2020; 25540/2013
Confermato il principio che fatture emesse in presenza di somministrazione illecita di manodopera vanno considerate inesistenti; la detrazione IVA e la deducibilità dei costi sono precluse se l'operazione non è effettivamente svolta dall'emittente.
Cassazione - sentenza 24540/2013
Contratti nulli fra committente, appaltatore e lavoratore determinano la riconduzione delle prestazioni ai singoli lavoratori e la diversa riferibilità delle prestazioni rispetto all'emittente delle fatture.
Principio giurisprudenziale sulla prova presuntiva
Cass. nn. 5406/16, 28683/15, 13253/15, 16936/15, 428/15, 12802/11, 9138/10, 9476/10, 15228/01
L'Amministrazione fiscale, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, è tenuta solo a fornire elementi indiziari dell'inesistenza oggettiva delle operazioni; una volta forniti, l'onere probatorio si inverte e grava sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni con prove non meramente formali.
Indagini della Guardia di Finanza e procedimento penale (fatti istruttori)
Procedimento penale n. 7699/2020 presso la Procura di Bolzano; processi verbali di constatazione della GdF
Le risultanze istruttorie penali e i verbali della GdF hanno costituito elemento istruttorio probatorio a supporto delle presunzioni dell'Amministrazione fiscale in sede tributaria.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fornisce elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che l'appalto è fittizio, l'onere di provare la genuinità dell'operazione passa al contribuente; fatture e scritture formali non sono di per sé sufficienti.
- Segnali tipici di appalto fittizio/somministrazione illecita: controllo diretto del committente sull'organizzazione e sui turni, determinazione del monte ore e del compenso da parte del committente, inserimento stabile del personale nella pianta organica del committente, tracciamento/monitoraggio tramite sistema informativo del committente, compenso a cottimo deciso dal committente, mancanza di struttura/beni/organico nel fornitore.
- La presenza di cooperative o subappaltatrici in rapporto societario stretto con il presunto appaltatore, unite a scarse immobilizzazioni e perdite sistematiche, è fattore sintomatico di "imprenditori apparenti" e rafforza la presunzione di interposizione fittizia.
- Conseguenze pratiche: in caso di accertamento confermato le imposte (IRES/IRAP) possono contestare la non deducibilità dei costi e la perdita del diritto alla detrazione IVA; inoltre si rischiano sanzioni e oneri processuali.
- Difesa pratica consigliata in situazioni analoghe: conservare e produrre prove concrete di autonomia organizzativa (contratti operativi, asset aziendali, organico effettivo, curricula, ordini di lavoro emessi dal fornitore, rischio economico sopportato dal fornitore, documentazione di imprenditorialità delle cooperative), dimostrare autonomia decisionale nella determinazione del prezzo e dell'organizzazione del lavoro, assicurarsi di notificare e impugnare gli atti entro i termini per non incorrere in decadenza.
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