Sentenza del 18/11/2024 n. 358 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento - Imposta unica - Giochi-Lotterie - Soggetti operanti fuori concessione - Presupposto soggettivi e oggettivi - Sussistono - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso d'accertamento per l'Imposta Unica sulle scommesse (d.lgs. 504/1998) relativo al 2014, notificato in qualità di coobbligato solidale per imposte, interessi e sanzioni derivanti da scommesse a quota fissa raccolte tramite il CTD per conto del bookmaker xxxxx privo di concessione. La ricorrente ha contestato: la sussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, la nullità dell'atto per violazioni formali (art. 7 e 12 l. 212/2000) e per mancata traduzione in inglese, la violazione di principi UE (libertà di prestazione, non discriminazione, direttiva IVA) e l'applicabilità dell'esimente per "obiettiva condizione di incertezza".
La decisione
La Corte ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'ADM: l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e il CTD/intermediario che trasmette i giochi per conto di un bookmaker privo di concessione è soggetto passivo e coobbligato solidale. Il giudice ha escluso la nullità dell'avviso per mancata attivazione del contraddittorio (tributo non armonizzato), ha ritenuto valide le indicazioni per il ricorso nell'atto e ha dichiarato priva di fondamento la censura sulla mancata traduzione. Le censure fondate sul diritto UE sono state rigettate in ragione della natura non armonizzata dell'imposta e della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria. L'esimente per incertezza normativa non opera per il periodo 2014, essendo venuta meno dopo la legge 220/2010. Condanna dell'appellante alle spese di grado, liquidate in € 2.400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 (Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)
Base normativa dell'imposta; la Corte ha confermato l'applicabilità dell'imposta a chiunque gestisca scommesse raccolte nel territorio italiano, anche se il gestore non è titolare di concessione nazionale, come chiarito dall'interpretazione autentica successiva (legge 220/2010).
legge 23 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)
ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 art 1 si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione.......b) il d.lgs 23 dicembre 1998 n 504, art 3, si interpreta nel senso che il soggetto passivo dell'imposta è chiunque, ancorchè in assenza o in caso di inefficacia della concessione.....gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Norma di interpretazione autentica che ha chiarito il presupposto soggettivo: anche i bookmaker privi di concessione e gli intermediari che gestiscono/rendono servizi per loro sono soggetti passivi dell'imposta; la Corte si è uniformata a tale interpretazione.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12
Art. 7 (contenuti dell'atto) è stato ritenuto rispettato dall'avviso di accertamento; l'art. 12 (contraddittorio endoprocedimentale) non impone obbligo generale per tributi non armonizzati, quindi la mancata attivazione del contraddittorio non determina nullità dell'atto nell'ipotesi di specie.
legge 30 luglio 2002, n. 288, art. 1, comma 2, lett. b)
Contestata in quanto attinente al presupposto territoriale; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura di territorialità alla luce della normativa interpretativa e della giurisprudenza che estende la soggettività passiva a operatori esteri che raccolgono scommesse in Italia tramite intermediari.
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
Richiamata dalla ricorrente (divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA); la Corte ha escluso rilievo perché l'imposta unica sulle scommesse è 'non armonizzata' e rientra nella competenza degli Stati membri, compatibilmente con i principi di proporzionalità.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; legge 27 luglio 1997, n. 272 (ex L. 472/1997), artt. 5 e 6; l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Norme richiamate in relazione all'esimente per "obiettiva condizione di incertezza" circa la sanzionabilità. La Corte ha ritenuto che l'incertezza normativa sia cessata con la legge 220/2010 e quindi l'esimente non opera per i fatti relativi al 2014.
D.L. 137/2020, art. 27
Norma emergenziale sulla trattazione delle udienze durante Covid; la questione di legittimità sollevata è stata dichiarata infondata e irrilevante perché il primo grado si svolse con udienza orale da remoto su richiesta della parte.
Giurisprudenza citata (Corte Costituzionale 27/2018; Cass. ord. 8757/2021; Cass. 24264/2021; Cass. 9531/2021; Corte Cost. 46/2023)
La Corte ha fatto seguito alla giurisprudenza consolidata: la legge 220/2010 e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale hanno chiarito la sussistenza del presupposto d'imposta anche per operatori senza concessione; le pronunce citate sono state utilizzate per rigettare le censure di incompatibilità con il diritto UE e per negare l'applicabilità dell'esimente di incertezza per il periodo dedotto.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse è "non armonizzata" e lo Stato membro può disciplinarla autonomamente: perciò l'assenza di una concessione nazionale non esclude l'obbligo tributario.
- La legge 220/2010 fornisce un'interpretazione autentica che estende la soggettività passiva anche ai bookmaker privi di concessione e agli intermediari che gestiscono o trasmettono scommesse per loro; pertanto intermediari/CTD sono tassabili e solidalmente obbligati.
- Per tributi non armonizzati l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo, salvo che sia prevista espressamente dalla legge.
- L'eventuale liceità penale o amministrativa dell'attività del bookmaker (ossia il non configurarsi di illecito) non incide sulla soggettività passiva tributaria: la realizzazione del servizio di raccolta/gestione costituisce presupposto d'imposta.
- L'esimente per "obiettiva condizione di incertezza" sulle sanzioni si applica solo sino al momento in cui non sia sopravvenuta una chiara interpretazione normativa; per fatti anteriori al chiarimento l'esimente può essere esclusa.
- Le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione (libertà di prestazione, parità di trattamento) devono essere valutate alla luce della natura non armonizzata dell'imposta e del principio di proporzionalità; non determinano automaticamente l'illegittimità del prelievo nazionale.
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