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Sentenza

Sentenza del 18/11/2024 n. 358 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento - Imposta unica - Giochi-Lotterie - Soggetti operanti fuori concessione - Presupposto soggettivi e oggettivi - Sussistono - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso d'accertamento per l'Imposta Unica sulle scommesse (d.lgs. 504/1998) relativo al 2014, notificato in qualità di coobbligato solidale per imposte, interessi e sanzioni derivanti da scommesse a quota fissa raccolte tramite il CTD per conto del bookmaker xxxxx privo di concessione. La ricorrente ha contestato: la sussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, la nullità dell'atto per violazioni formali (art. 7 e 12 l. 212/2000) e per mancata traduzione in inglese, la violazione di principi UE (libertà di prestazione, non discriminazione, direttiva IVA) e l'applicabilità dell'esimente per "obiettiva condizione di incertezza".

La decisione

La Corte ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'ADM: l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e il CTD/intermediario che trasmette i giochi per conto di un bookmaker privo di concessione è soggetto passivo e coobbligato solidale. Il giudice ha escluso la nullità dell'avviso per mancata attivazione del contraddittorio (tributo non armonizzato), ha ritenuto valide le indicazioni per il ricorso nell'atto e ha dichiarato priva di fondamento la censura sulla mancata traduzione. Le censure fondate sul diritto UE sono state rigettate in ragione della natura non armonizzata dell'imposta e della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria. L'esimente per incertezza normativa non opera per il periodo 2014, essendo venuta meno dopo la legge 220/2010. Condanna dell'appellante alle spese di grado, liquidate in € 2.400,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 (Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)

    Base normativa dell'imposta; la Corte ha confermato l'applicabilità dell'imposta a chiunque gestisca scommesse raccolte nel territorio italiano, anche se il gestore non è titolare di concessione nazionale, come chiarito dall'interpretazione autentica successiva (legge 220/2010).

  • legge 23 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)

    ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 art 1 si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione.......b) il d.lgs 23 dicembre 1998 n 504, art 3, si interpreta nel senso che il soggetto passivo dell'imposta è chiunque, ancorchè in assenza o in caso di inefficacia della concessione.....gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

    Norma di interpretazione autentica che ha chiarito il presupposto soggettivo: anche i bookmaker privi di concessione e gli intermediari che gestiscono/rendono servizi per loro sono soggetti passivi dell'imposta; la Corte si è uniformata a tale interpretazione.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12

    Art. 7 (contenuti dell'atto) è stato ritenuto rispettato dall'avviso di accertamento; l'art. 12 (contraddittorio endoprocedimentale) non impone obbligo generale per tributi non armonizzati, quindi la mancata attivazione del contraddittorio non determina nullità dell'atto nell'ipotesi di specie.

  • legge 30 luglio 2002, n. 288, art. 1, comma 2, lett. b)

    Contestata in quanto attinente al presupposto territoriale; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura di territorialità alla luce della normativa interpretativa e della giurisprudenza che estende la soggettività passiva a operatori esteri che raccolgono scommesse in Italia tramite intermediari.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 401

    Richiamata dalla ricorrente (divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA); la Corte ha escluso rilievo perché l'imposta unica sulle scommesse è 'non armonizzata' e rientra nella competenza degli Stati membri, compatibilmente con i principi di proporzionalità.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; legge 27 luglio 1997, n. 272 (ex L. 472/1997), artt. 5 e 6; l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Norme richiamate in relazione all'esimente per "obiettiva condizione di incertezza" circa la sanzionabilità. La Corte ha ritenuto che l'incertezza normativa sia cessata con la legge 220/2010 e quindi l'esimente non opera per i fatti relativi al 2014.

  • D.L. 137/2020, art. 27

    Norma emergenziale sulla trattazione delle udienze durante Covid; la questione di legittimità sollevata è stata dichiarata infondata e irrilevante perché il primo grado si svolse con udienza orale da remoto su richiesta della parte.

  • Giurisprudenza citata (Corte Costituzionale 27/2018; Cass. ord. 8757/2021; Cass. 24264/2021; Cass. 9531/2021; Corte Cost. 46/2023)

    La Corte ha fatto seguito alla giurisprudenza consolidata: la legge 220/2010 e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale hanno chiarito la sussistenza del presupposto d'imposta anche per operatori senza concessione; le pronunce citate sono state utilizzate per rigettare le censure di incompatibilità con il diritto UE e per negare l'applicabilità dell'esimente di incertezza per il periodo dedotto.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse è "non armonizzata" e lo Stato membro può disciplinarla autonomamente: perciò l'assenza di una concessione nazionale non esclude l'obbligo tributario.
  • La legge 220/2010 fornisce un'interpretazione autentica che estende la soggettività passiva anche ai bookmaker privi di concessione e agli intermediari che gestiscono o trasmettono scommesse per loro; pertanto intermediari/CTD sono tassabili e solidalmente obbligati.
  • Per tributi non armonizzati l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo, salvo che sia prevista espressamente dalla legge.
  • L'eventuale liceità penale o amministrativa dell'attività del bookmaker (ossia il non configurarsi di illecito) non incide sulla soggettività passiva tributaria: la realizzazione del servizio di raccolta/gestione costituisce presupposto d'imposta.
  • L'esimente per "obiettiva condizione di incertezza" sulle sanzioni si applica solo sino al momento in cui non sia sopravvenuta una chiara interpretazione normativa; per fatti anteriori al chiarimento l'esimente può essere esclusa.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione (libertà di prestazione, parità di trattamento) devono essere valutate alla luce della natura non armonizzata dell'imposta e del principio di proporzionalità; non determinano automaticamente l'illegittimità del prelievo nazionale.

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