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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35595/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione, presentato il 16/03/2020 inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Palermo. Sosteneva di aver agito così in periodo di lockdown seguendo le indicazioni contenute in un ordine di servizio della Procura generale che faceva riferimento alla ricezione di "richieste, comunicazioni e impugnazioni" e che l'accesso agli uffici giudiziari era fortemente limitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'invio della PEC all'indirizzo della Procura generale non fosse equivalente al deposito previsto dall'art. 582 cod. proc. pen. (deposito in cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o, in alternativa, in altra cancelleria prevista dalla legge) e che l'ordine di servizio della Procura non potesse modificare le modalità stabilite dalla legge. Ha inoltre osservato che, anche durante il lockdown, rimaneva possibile effettuare atti indifferibili e soggetti a termini perentori presso sportelli appositi dei Tribunali/Corti d'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la legge prescrive modalità specifiche di deposito dell'atto di impugnazione (cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o altra cancelleria prevista) e che tali modalità non possono essere sostituite dall'invio dell'atto alla Procura generale tramite PEC.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto non è stato proposto secondo le forme previste dalla legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo che non sussistano elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per valutare che non erano presenti elementi tali da ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso "senza versare in colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando quindi l'applicazione delle sanzioni previste.

  • Ordine di servizio della Procura generale presso la Corte d'appello di Palermo (atto amministrativo interno)

    Rilevato come atto amministrativo che indicava un indirizzo PEC per ricezione di comunicazioni e "impugnazioni", ma considerato non idoneo a derogare alle modalità di deposito stabilite dalla legge; non può trasformare la Procura in cancelleria competente ai fini del deposito dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La presentazione di un ricorso per cassazione tramite PEC a un indirizzo della Procura generale non sostituisce il deposito previsto dalla legge presso la cancelleria competente e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Ordini di servizio o disposizioni interne di uffici giudiziari o della Procura non possono modificare o derogare le modalità di proposizione degli atti processuali stabilite dalla normativa vigente.
  • In situazioni di emergenza che limitano l'accesso fisico agli uffici, è necessario verificare l'esistenza e l'uso degli sportelli o canali ufficiali di ricezione degli atti perentori; il termine perentorio impegna a utilizzare le modalità effettivamente previste dalla legge o dagli uffici competenti.
  • La responsabilità dell'osservanza delle forme di deposito ricade sulla parte che propone l'impugnazione: errori nell'individuazione del canale di deposito, anche se motivati da indicazioni generiche di uffici diversi, possono non essere ritenuti esenti da colpa e comportare sanzioni pecuniarie e spese.
  • In caso di indicazioni contraddittorie da parte di uffici (es. Procura vs. cancelleria), è opportuno documentare tempestivamente il motivo della scelta e, ove possibile, ricorrere a ogni mezzo ufficiale disponibile (sportello di ricezione, servizio postale con prova di ricezione, avvocato che consegni l'atto) per evitare la decadenza per termini.

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