Cassazione Penale, Sentenza n. 3000/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva condannato il Ministero al pagamento di indennizzo di euro 215.067,84 per la detenzione subita da Amedeo Nicosia dal 22/02/2017 al 21/08/2019; il Ministero deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 606 comma 1 lett. d) ed e) c.p.p. e art. 315 c.p.p.), sostenendo che la Corte della riparazione non aveva valutato correttamente, con autonoma valutazione ex ante, se il Nicosia avesse dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave (presupposto impeditivo ai fini dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.) e che la quantificazione dell'indennizzo fosse viziata.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che la Corte della riparazione abbia indebitamente riprodotto la motivazione della sentenza di merito/assoluzione senza compiere una valutazione autonoma e specifica sul profilo del dolo o della colpa grave che potevano ostare al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte di rinvio dovrà valutare, secondo i principi richiamati dalla Cassazione, se circostanze anche emerse nel giudizio di merito (frequentazioni ambigue, incontri, ripetute condotte illecite già accertate anche se temporalmente antecedenti o giudicate con altro giudicato) possano configurare un comportamento idoneo a far sorgere la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi escludere il diritto alla riparazione. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma contestata nel procedimento penale (associazione di tipo mafioso); richiamata per descrivere gli addebiti che hanno originato la detenzione e che il giudice della riparazione deve considerare nel contemperare i fatti con il requisito del "non aver dato causa" alla custodia cautelare
art. 314 c.p.p.
Stabilisce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la Corte sottolinea che il giudice della riparazione deve accertare autonomamente questa fattispecie
art. 315 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla quantificazione dell'indennizzo; il ricorso ha dedotto vizi motivazionali anche su tale punto, ma la decisione della Cassazione ha annullato l'ordinanza per motivi inerenti alla valutazione del dolo/colpa grave, rinviando per un nuovo esame complessivo
art. 606 comma 1 lett. d) ed e) c.p.p.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e contraddittorietà); invocate dal Ministero per censurare la motivazione della Corte della riparazione
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Richiamato nel contesto dei reati in materia di stupefacenti; la Corte rileva che fatti relativi a narcotraffico, usura ed estorsione possono avere rilievo ai fini della valutazione del comportamento ostativo alla riparazione, anche se parte dei fatti risultano coperti da giudicato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4 n. 2145/2021, Sez. 3 n. 29550/2019, Sez. Unite n. 43/1995, Sez. Unite n. 32383/2010, Sez. Unite n. 51779/2013)
La Cassazione richiama principi consolidati: il giudice della riparazione deve compiere un accertamento autonomo ex ante sulla sussistenza del dolo o della colpa grave; le frequentazioni ambigue e la condotta consapevole possono integrare colpa grave o dolo ai fini dell'esclusione dell'indennizzo; si può prescindere dall'"errore giudiziario" quando la privazione di libertà sia stata causata, anche se apparentemente, dal comportamento del detenuto
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve effettuare un giudizio autonomo e ex ante sulla sussistenza del dolo o della colpa grave che possano aver determinato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare, distinto dall'accertamento della responsabilità penale.
- L'assoluzione o il giudizio di merito non impedisce al giudice della riparazione di valutare fatti e circostanze emersi nel processo, purché l'esame sia orientato a verificare se il comportamento del detenuto abbia creato la falsa apparenza di colpevolezza.
- Frequentazioni ambigue, incontri con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite o condotte ripetute connessi a reati già accertati possono, se valutati nel loro insieme e secondo parametri di esperienza, integrare dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo.
- Fatti coperti da giudicato per specifici periodi non sono automaticamente irrilevanti nell'istruttoria sulla riparazione: il giudice deve valutare la loro incidenza causale rispetto alla misura cautelare controversa.
- In caso di motivazione insufficiente o di eccessiva adesione alla motivazione del processo penale, la decisione di riparazione è annullabile e il giudice deve essere richiamato a un nuovo esame coerente con i principi di diritto richiamati dalla Cassazione.
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