Cassazione Penale, Ordinanza n. 04987/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato originariamente contestato, oltre al riferimento alla recidiva come circostanza contestata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e una non corretta gradazione della pena. Dal testo emerge che il motivo era in sostanza rivolto al trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione della decisione di merito, che aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva contestata.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
richiamato solo in via implicita dal riferimento alle circostanze attenuanti generiche, senza che la Corte entri nel merito della loro concedibilità
art. 99 c.p.
richiamato in via implicita dal riferimento alla recidiva contestata e posta in comparazione con le attenuanti
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri il diniego o la mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione resa dal giudice di merito.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di tale confronto, il motivo è manifestamente infondato.
- Quando la sentenza di merito ha già operato il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva, non è sufficiente riproporre in cassazione una diversa valutazione della pena senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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