Cassazione Civile, Ordinanza n. 15425/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre dipendenti di un ente locale, coinvolti in un procedimento penale per fatti connessi all’espletamento delle funzioni d’ufficio, avevano chiesto di essere tenuti indenni dal pagamento delle spese legali sostenute per la propria difesa, invocando la disciplina contrattuale collettiva applicabile al comparto regioni-autonomie locali. In primo grado era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato che aveva prestato assistenza e, al contempo, era stata rigettata la domanda dei dipendenti di condanna diretta dell’ente al pagamento o di manleva. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale collettiva che prevede l’assunzione degli oneri di difesa da parte dell’ente; erronea affermazione della necessità di un comportamento attivo dell’amministrazione, anziché della sufficienza del silenzio o dell’inerzia; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; omesso esame di documenti che, a loro dire, dimostravano il gradimento del legale o comunque un comportamento datoriale incompatibile con il diniego del rimborso. Sostenevano inoltre che la mancanza di un termine per la comunicazione del gradimento impedisse di configurare una decadenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina invocata non attribuisca un semplice diritto al rimborso successivo delle spese legali, ma imponga all’ente, in presenza dei presupposti, di assumere sin dall’inizio gli oneri di difesa del dipendente con un legale di comune gradimento. Ha però affermato che tale meccanismo opera solo se manca un conflitto di interessi da valutarsi ex ante. Nel caso concreto il conflitto era invece già sussistente, perché i dipendenti erano stati indagati per reati che vedevano la pubblica amministrazione datrice di lavoro come persona offesa; non era quindi necessario, ai fini dell’esclusione del conflitto, che il Comune si fosse costituito parte civile. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile perché si limitava a proporre una diversa interpretazione della clausola contrattuale; il secondo motivo è stato disatteso perché il comune gradimento presuppone un comportamento positivo dell’ente, non ricavabile dal silenzio; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la c.d. doppia conforme e comunque infondato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 28 del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000
"L’ente ... assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"
Prevede l’assunzione diretta degli oneri di difesa da parte dell’ente sin dall’apertura del procedimento, non un rimborso successivo; l’operatività è subordinata all’assenza di conflitto di interessi valutata ex ante e al comune gradimento del legale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale e dei criteri ermeneutici.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, il vizio non è deducibile senza indicare la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata sulla base delle risultanze già emergenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire alla precedente giurisprudenza di legittimità sul punto.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
Richiamato per affermare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi soggetti alla nuova disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
artt. 1362, 1366, 1367 e 1369 c.c.
Richiamati dai ricorrenti come criteri di interpretazione della clausola contrattuale collettiva, ma la Corte ha ritenuto infondato il tentativo di ricavare da essi una lettura diversa da quella adottata.
artt. 110, 314, 490, 61 n. 2 c.p.
Indicati solo per descrivere i reati contestati nel procedimento penale che aveva dato origine alla domanda di rimborso.
Massime di principio
- La clausola collettiva che impone all’ente pubblico di farsi carico degli oneri di difesa del dipendente non introduce un ordinario diritto al rimborso delle spese già sostenute, ma un obbligo di assunzione diretta della difesa fin dall’inizio del procedimento.
- L’operatività della tutela delle spese legali del dipendente pubblico presuppone l’assenza di un conflitto di interessi da valutarsi ex ante; se il procedimento riguarda fatti per cui la pubblica amministrazione è persona offesa, il conflitto sussiste e il beneficio non è riconoscibile.
- Il requisito del 'comune gradimento' del difensore implica un comportamento positivo dell’amministrazione e non può desumersi dal mero silenzio o da una passiva inerzia dell’ente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non è possibile fondare il diritto al rimborso delle spese legali sul solo fatto che l’ente abbia in altri casi rimborsato spese a dipendenti diversi, ove manchino i presupposti applicativi della clausola nel caso concreto.
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