Cassazione Penale, Ordinanza n. 21111/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva mantenuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante delle più persone riunite, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata delle più persone riunite. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p., lamentando il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio ed ha comunque rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche rilevano nel bilanciamento con le aggravanti, ma la loro mancata prevalenza, se sorretta da motivazione adeguata, non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti di manifesta illogicità o violazione di legge.
aggravante delle più persone riunite
L'aggravante delle più persone riunite è stata richiamata come circostanza aggravante oggetto di bilanciamento con le attenuanti generiche.
Massime di principio
- La censura sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in cassazione se la motivazione di merito è congrua e non illogica.
- Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice di appello dia conto in modo adeguato delle ragioni per cui mantiene l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata, la relativa doglianza non può ottenere accoglimento in cassazione.
Come è indicizzato
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