Sentenza del 12/01/2017 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Costi -Obbligo di documentazione - Art. 109 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assolvimento dell'onere probatorio previsto per dimostrare l'effettiva esistenza dei costi. Il contribuente aveva prodotto le relative fatture e ulteriore documentazione, non contestata dall'Ufficio, idonea a dimostrare che le spese erano state realmente sostenute. L'Amministrazione può comunque contestare l'attendibilità delle fatture anche mediante presunzioni; tuttavia, il giudice deve valutare il quadro probatorio complessivo, compresi gli elementi secondari, per verificare se le operazioni siano effettivamente avvenute.
La decisione
È stata riconosciuta la sussistenza del requisito della certezza del costo, poiché la documentazione prodotta e non contestata dall'Ufficio dimostrava l'effettivo sostenimento della spesa. Di conseguenza, è stata confermata la deducibilità del costo. Il principio affermato è che la mera contestazione presuntiva dell'Amministrazione non è sufficiente quando gli ulteriori documenti prodotti dal contribuente, valutati nel loro complesso, provano l'effettività dell'operazione.
Norme richiamate
Art. 109 del TUIR
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede, tra l'altro, che il costo sia certo e inerente. La fattura costituisce un elemento probatorio, ma non impedisce all'Amministrazione di contestare l'effettività dell'operazione mediante presunzioni. Se, tuttavia, la documentazione complessiva dimostra il reale sostenimento del costo e non è validamente contestata, il requisito della certezza deve ritenersi provato.
Massime di principio
- La fattura, da sola, può non essere sufficiente a dimostrare l'effettività di un costo: è opportuno conservare contratti, ordini, prove di pagamento, documenti di consegna, corrispondenza e ogni altro elemento coerente con l'operazione.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la veridicità delle fatture anche tramite presunzioni, ma il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili e non soltanto la fattura isolatamente.
- Quando il contribuente produce documenti ulteriori idonei a dimostrare che il costo è stato realmente sostenuto e tali documenti non vengono specificamente contestati, il requisito della certezza del costo può considerarsi soddisfatto.
- La mancata contestazione specifica della documentazione da parte dell'Ufficio rafforza la posizione del contribuente, ma non sostituisce la necessità che la documentazione sia concreta, coerente e riferibile all'operazione.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sull'effettività dell'operazione e sulla coerenza dell'intero quadro documentale, oltre che sull'inerenza e sulla corretta imputazione temporale del costo.
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