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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01453/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Un ingegnere aveva prestato fideiussione in favore di un’impresa individuale per debiti derivanti da forniture commerciali. Successivamente l’impresa individuale era stata conferita in una società per azioni, che pretendeva di avvalersi della garanzia fideiussoria per un credito nato dopo il trasferimento, a seguito del protesto di un assegno emesso dalla società debitrice. Il garante propose opposizione sostenendo, in sintesi, che la fideiussione non si fosse trasferita alla società subentrante, perché prestata solo in favore dell’impresa individuale ormai cessata, e comunque che la garanzia non potesse estendersi a obbligazioni personali come la penale prevista per l’assegno senza provvista. Il Tribunale accolse l’opposizione; la Corte d’appello riformò la decisione ritenendo applicabile l’art. 2558 c.c. al rapporto di fideiussione, qualificato come contratto d’impresa, e quindi operante il subentro della società in tutti i rapporti attivi e passivi dell’impresa conferita. Con il ricorso per cassazione il garante dedusse: 1) violazione degli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., sostenendo che la successione ex art. 2558 riguarderebbe solo contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite e non la fideiussione, obbligazione a carico del solo fideiussore; 2) violazione degli artt. 1263, 1264, 2558 e 2559 c.c., affermando che non sarebbe cedibile separatamente il credito accessorio di garanzia senza consenso del garante; 3) violazione di varie norme codicistiche e costituzionali e dell’art. 3 l. n. 386/1990, per avere la sentenza incluso nella garanzia anche la penale collegata al protesto dell’assegno, ritenuta invece sanzione personale e non estensibile al fideiussore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha affermato, per un verso, che il conferimento dell’impresa individuale in società di capitali integra un fenomeno traslativo soggetto all’art. 2558 c.c. e che la fideiussione può essere considerata contratto d’impresa, sicché sotto questo profilo la censura del ricorrente non era fondata. Tuttavia ha ritenuto corretta la doglianza secondo cui il credito accessorio di garanzia non può essere ceduto separatamente dal credito principale senza il consenso del garante, in ragione dello stretto nesso di accessorietà che richiede identità della sfera giuridica del credito principale e della garanzia. Ha inoltre stabilito che la penale ex art. 3 l. n. 386/1990 ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, strettamente personale e quindi non rientrante nell’obbligazione garantita dal fideiussore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    Il conferimento dell’impresa individuale in società di capitali è trattato come fenomeno traslativo soggetto alla successione nei rapporti contrattuali dell’azienda; la norma può operare anche rispetto alla fideiussione, qualificata come contratto d’impresa, salvo il recesso o l’eccezione dell’intuitu personae.

  • art. 2559 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul trasferimento dei crediti aziendali; nel ragionamento della Corte il punto centrale è però la disciplina della successione nei rapporti e il limite della cedibilità del credito di garanzia senza consenso del garante.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della successione nei debiti dell’azienda, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1263 c.c.

    Il credito accessorio di garanzia non può essere ceduto separatamente dal credito principale senza il consenso del garante, perché la garanzia è strutturalmente collegata al credito garantito e deve appartenere alla medesima sfera giuridica.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul principio di accessorietà e sul divieto di cessione separata della garanzia senza consenso del garante.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la critica interpretativa della fideiussione e della penale, senza autonoma ratio decisoria esplicitata.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro dell’interpretazione del contratto di fideiussione.

  • art. 1265 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cessione nei confronti dei terzi, senza autonoma decisione specifica.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato dal ricorrente ai fini interpretativi del contratto di fideiussione.

  • art. 1942 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura accessoria e delimitata della fideiussione.

  • art. 3 l. 15/12/1990 n. 386

    La penale prevista per l’emissione di assegno senza provvista è qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria, di natura strettamente personale, non assimilabile a capitale, interessi o spese giudiziarie e quindi non estensibile al fideiussore.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne faccia specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura personale della sanzione, coerentemente con la conclusione della Corte sulla non trasferibilità della penale al garante.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento delle censure di violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Il conferimento di un’impresa individuale in una società di capitali costituisce un fenomeno traslativo che, in linea di principio, comporta il subentro ope legis della società nei rapporti contrattuali dell’impresa conferita ai sensi dell’art. 2558 c.c., salvo i limiti di legge e l’eventuale natura intuitu personae del contratto.
  • La fideiussione può rientrare tra i contratti d’impresa suscettibili di successione nel trasferimento dell’azienda, ma la disciplina speciale non consente di prescindere dai limiti derivanti dal carattere accessorio della garanzia.
  • Il credito di garanzia non è autonomamente cedibile separatamente dal credito principale senza il consenso del garante, poiché l’accessorietà impone che credito garantito e garanzia rimangano nella medesima sfera giuridica.
  • Le obbligazioni aventi natura sanzionatoria e strettamente personale, come la penale prevista per l’emissione di assegno senza provvista, non sono riconducibili alla garanzia fideiussoria e non possono essere poste a carico del fideiussore.
  • Nell’interpretazione della fideiussione occorre distinguere tra il debito garantito e le prestazioni che, pur collegate al rapporto originario, hanno natura personale o punitiva, le quali restano escluse dalla garanzia salvo espressa e valida estensione.
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