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Sentenza

Sentenza n. 6322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6712/2023;

Giustizia amministrativa202405281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di una piscina realizzata senza titolo edilizio, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro; in appello, sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo: a) carente motivazione sull’abusività della piscina, sostenendo che essa costituisse una pertinenza dell’edificio principale, regolarmente assentito, e che rispettasse il limite del 20% previsto dall’art. 3, comma 1, lettera e.6, del d.P.R. n. 380/2001; b) carente motivazione sulla disciplina regionale relativa al vincolo di inedificabilità a scopo residenziale gravante sul territorio comunale, sostenendo che la piscina non comportasse aumento di volumetria e non richiedesse permesso di costruire; c) carente motivazione sulla sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la piscina è, di norma, una struttura edilizia incidente in modo invasivo sul sito e dotata di autonoma funzione, sicché integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 e non una pertinenza urbanistica dell’edificio residenziale. La qualificazione civilistica come pertinenza non determina automaticamente la medesima qualificazione in ambito edilizio. Il limite del 20% previsto dall’art. 3, comma 1, lettera e.6), non comporta che ogni intervento di volume inferiore a tale soglia sia pertinenziale, ma stabilisce soltanto che gli interventi pertinenziali eccedenti la soglia sono sempre qualificati come nuove costruzioni. È stata inoltre ritenuta irrilevante la consistenza inferiore al 20%, anche in ragione del volume significativo indicato in 72 mq. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, perché non si confrontavano puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non riproducevano né deducevano specifiche censure contro la quantificazione della sanzione. Quanto al secondo motivo, gli appellanti non avevano contestato la ragione decisiva fondata sulla natura non pertinenziale della piscina e avevano prospettato soltanto la sanabilità dell’intervento in relazione al vincolo regionale, senza che fosse impugnato un diniego di sanatoria né che le relative condizioni fossero state tempestivamente allegate e provate. Quanto alla sanzione, l’impugnazione in primo grado era stata fondata soltanto sull’illegittimità derivata dall’ordinanza di demolizione. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per l’esistenza di recenti precedenti non univoci sulla qualificazione di vasche e piscine come pertinenze.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di una piscina costituisce, di norma, intervento di nuova costruzione, trattandosi di struttura edilizia con funzione autonoma e idonea a trasformare stabilmente il suolo.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione qualifica sempre come nuova costruzione gli interventi pertinenziali che superano il 20% del volume dell’edificio principale o che siano qualificati come tali dagli strumenti urbanistici; non stabilisce, a contrario, che gli interventi inferiori alla soglia siano automaticamente pertinenziali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La realizzazione di una piscina, in quanto struttura edilizia che comporta opere invasive e una trasformazione permanente del suolo, integra di norma una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, anche quando la piscina serve un edificio residenziale preesistente.
  • La qualificazione civilistica di un’opera come pertinenza non determina automaticamente la sua qualificazione come pertinenza urbanistico-edilizia; quest’ultima richiede una valutazione autonoma della funzione, della consistenza e dell’incidenza dell’intervento sul territorio.
  • La soglia del 20% prevista dall’art. 3, comma 1, lettera e.6), del d.P.R. n. 380/2001 opera come criterio per qualificare sempre come nuova costruzione gli interventi pertinenziali eccedenti tale limite, ma non attribuisce automaticamente natura pertinenziale agli interventi di volume inferiore.
  • È inammissibile per genericità il motivo d’appello che si limita a richiamare le censure svolte in primo grado senza confrontarsi puntualmente con il decisum impugnato e senza indicare le ragioni per cui la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata.
  • Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, la mancata impugnazione specifica di una ragione idonea da sola a sostenere la decisione rende inammissibili, per carenza di interesse, le censure rivolte alle altre ragioni.
  • La contestazione della sanzione pecuniaria non è specifica quando l’impugnazione si limita a dedurne l’illegittimità derivata dall’annullamento dell’atto presupposto, senza formulare autonome censure sulla quantificazione o sui presupposti della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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