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Sentenza

Sentenza n. 3630/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento -dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19,25 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; -dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19,25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 14, 19, 23 e 24; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 14, 19, 23 e 24, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.

Giustizia amministrativa202601075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 19,25 punti, mancato superamento della soglia di idoneità ed esclusione dalla procedura, nonché quesiti nn. 14, 19, 23 e 24 del questionario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo conseguito 19,25 punti a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21/30, ha contestato la correttezza della prova scritta. In particolare, ha sostenuto di avere risposto correttamente al quesito n. 19, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione, e ha dedotto la formulazione erronea o fuorviante dei quesiti nn. 14, 23 e 24, ai quali non aveva risposto. Ha chiesto l'annullamento degli esiti e degli atti della procedura, l'accertamento del diritto alla rettifica in aumento del punteggio e all'inclusione tra gli idonei, nonché il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, anche se non autore degli atti della procedura, esso ne sia destinatario degli effetti e risulti inciso dall'attività amministrativa. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura sul quesito n. 14: la risposta indicata dalla commissione è stata giudicata univocamente corretta, in quanto esprime un'implicazione bilaterale, mentre le altre opzioni non hanno tale portata. È stata respinta anche la censura sul quesito n. 19, poiché l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e ne liquida l'ammontare insieme agli onorari di difesa; pertanto, la risposta secondo cui l'ammontare è determinato dal giudice è corretta. Il quesito n. 23 è stato ritenuto non erroneo né fuorviante: socialismo e ambientalismo indicano ideologie o movimenti di pensiero, mentre la globalizzazione costituisce un fenomeno politico ed economico, sicché la risposta da scartare era correttamente individuata nella globalizzazione. Il TAR ha dichiarato non necessario esaminare la censura relativa al quesito n. 24, poiché, anche ove accolta, la ricorrente non avrebbe comunque superato la soglia di idoneità, non soddisfacendo la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio è completo e la causa è matura per la decisione.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta dalla ricorrente, ma è stata respinta unitamente alla domanda principale di annullamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    La disposizione è stata utilizzata per ritenere corretta la risposta al quesito concorsuale secondo cui sia le spese sia gli onorari di difesa sono determinati dal giudice.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la contestazione di un quesito non può condurre alla rettifica del punteggio quando la risposta indicata come corretta dalla commissione risulti univocamente coerente con la struttura logica della proposizione sottoposta ai candidati.
  • È legittima la risposta a un quesito concorsuale che attribuisca al giudice la determinazione sia delle spese processuali sia degli onorari di difesa, in quanto l'art. 91 c.p.c. prevede che il giudice liquidi l'ammontare di entrambi nella sentenza che definisce il processo.
  • La valutazione della non omogeneità tra le opzioni di un quesito concorsuale può fondarsi sulla distinzione tra ideologie o movimenti di pensiero, da un lato, e fenomeni politico-economici, dall'altro; la diversa natura concettuale delle opzioni può rendere corretta l'individuazione del termine da scartare.
  • Nel giudizio relativo alla contestazione di una prova concorsuale, una censura non deve essere esaminata quando, anche in caso di accoglimento, il candidato non supererebbe comunque la soglia minima di idoneità prevista dalla lex specialis; opera in tal caso l'assenza di interesse concreta, alla luce della prova di resistenza.
  • Un'amministrazione che non abbia materialmente adottato gli atti di una procedura concorsuale può comunque essere legittimata passivamente quando sia destinataria degli effetti della procedura e risulti incisa dall'attività amministrativa contestata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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