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Sentenza

Sentenza n. 10594/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di novembre del 2025 e non concluso.

Giustizia amministrativa202603578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda telematica di riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. La domanda è stata presentata il 14 novembre 2025. La ricorrente ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito prova dell’avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell’amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. In base all’art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; ai sensi del comma 6, deve poi adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è quindi pari a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il giudice ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ordinando l’adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti, mediante un provvedimento espresso.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza fa capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo la denominazione vigente.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine massimo complessivo può arrivare a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Rileva per la denominazione vigente del Ministero competente, indicato nella sentenza come Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede e, in linea generale, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando siano richieste integrazioni documentali, il termine massimo complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali può arrivare a quattro mesi, computando il termine per la verifica della completezza e quello per l’adozione del provvedimento finale.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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